lunedì 14/10/2024 • 06:00
In caso di trasferimento delle eccedenze a credito IVA della consolidata alla consolidante si dovrà apporre il visto di conformità sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l'eccedenza a credito IVA e sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale predisposto dalla società consolidante che utilizzerà in compensazione i crediti.
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Consolidato fiscale: eccedenze IVA soggette a visto di conformità?
Il consolidato nazionale è una particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Pertanto le società che vogliono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 del Tuir) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile. Terminato tale periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
L'opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata; la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
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