martedì 01/10/2024 • 13:30
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 1° ottobre 2024 n. 188, ha risposto a un quesito in tema di Superbonus, relativamente alla fruizione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS.
redazione Memento
L'istanza di interpello è presentata da un consorzio in forma di società cooperativa sociale ad attività esterna, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che opera nel settore sociosanitario e assistenziale senza fini di lucro. Il consorzio intende acquisire, tramite affitto o acquisto, la gestione di tre strutture sanitarie e assistenziali attualmente gestite da una Fondazione facente parte dello stesso gruppo cooperativo.
Il quesito riguarda l'applicabilità del Superbonus, previsto dall'articolo 119 del decreto Rilancio, in particolare la modalità di calcolo prevista dal comma 10-bis per immobili di categoria catastale B/1, e se gli amministratori che hanno ricevuto compensi in passato debbano restituirli per accedere al beneficio fiscale.
Il contribuente ritiene di poter beneficiare del Superbonus, applicando il comma 10-bis per gli immobili di categoria B/1 e le modalità ordinarie previste dal comma 8-bis per gli altri immobili, nonché di poter esercitare le opzioni di cui all'articolo 121.
L'Agenzia delle Entrate, nel suo parere, chiarisce che il Superbonus si applica a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, tra cui le ONLUS, le OdV e le APS, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, fatta eccezione per le categorie catastali esclusioni previste dal comma 15-bis dell'articolo 119.
Per applicare il comma 10-bis, il consorzio deve soddisfare i requisiti previsti, come l'assenza di compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione e il possesso di immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, con specifici titoli di proprietà o uso. Questi requisiti devono sussistere dalla data di avvio dei lavori o del sostenimento delle spese e fino alla fine del periodo di fruizione delle detrazioni.
In merito ai contratti di comodato d'uso gratuito, l'Agenzia delle Entrate specifica che devono essere regolarmente registrati prima del 1° giugno 2021 per accedere al beneficio. Nel caso specifico, poiché i contratti di comodato sono stati stipulati tra la Fondazione e le parrocchie proprietarie, il consorzio non può applicare le modalità di calcolo previste dal comma 10-bis.
Per quanto riguarda la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate indica che le ONLUS, le OdV e le APS già costituite alla data del 17 febbraio 2023 possono esercitare queste opzioni se rispettano determinate condizioni prima del 30 marzo 2024.
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Chiara Carrara
- Avvocato presso lo Studio Legale MDS Legal TaxRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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