Il 1° ottobre 2024, il DL 113/2024 (Decreto Omnibus) ha superato il necessario vaglio dell'approvazione in Senato ai fini della sua conversione in legge definitiva, la quale dovrà avvenire entro l'8 ottobre 2024.
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Il ravvedimento speciale per gli aderenti al concordato biennale
Tra le numerose novità fiscali del DL Omnibus la più rilevante riguarda la previsione di un particolare regime di ravvedimento al quale possono accedere i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31 ottobre 2024.
Tale regime, in particolare, consisterà nel versamento di un tributo sostitutivo dell'Irap e delle Imposte sui redditi, nonché delle relative addizionali, il quale dovrà essere calibrato non solo in base all'affidabilità fiscale dei contribuenti che intenderanno avvalersene, ma anche del periodo di imposta di riferimento.
Senza entrare nello specifico, ci si limita qui ad evidenziare come tendenzialmente la base imponibile del tributo sia costituita dalla differenza tra il reddito di lavoro autonomo o d'impresa (per le Imposte sui redditi) o il valore della produzione netta (ai fini Irap), dichiarati precedentemente all'entrata in vigore della futura Legge in esame, e l'incremento degli stessi da calcolare sulla base di percentuali crescenti al diminuire del punteggio ISA.
Per quanto attiene all'adempimento dell'imposta sostitutiva, il relativo versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure, con decorrenza dalla stessa data, mediante pagamento rateale nell'arco di un massimo di 24 mensilità, le cui rate dovranno essere tutte di pari importo, nonché maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.
Il Legislatore ha specificato come, sebbene l'opzione si perfezioni per ognuna delle annualità mediante il pagamento di ciascuna rata, non derivi la decadenza dal beneficio della rateazione dall'adempimento di una di esse, se diversa dalla prima, entro il termine previsto per quella successiva.
Non sarà possibile, comunque, chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva nell'ipotesi di decadenza dal beneficio accordato.
Sono state, inoltre, introdotte alcune condizioni ostative al perfezionamento del regime in esame: in particolare, il pagamento del debito integrale mediante un'unica soluzione o della prima rata non deve essere successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.
Per il solo periodo d'imposta 2018, inoltre, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione.
Si ricordi, inoltre, come limitatamente ai periodi d'imposta dal 2018 al 2022, una volta eseguito il versamento integrale ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo non possono più essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: intervenuta decadenza dal CPB, applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti specificatamente elencati dalla norma e commessi nel corso dei relativi anni di imposta.
Tale riforma fiscale desta non poche perplessità, in quanto, a dispetto delle rassicurazioni che possano essere state rese da parte degli esponenti politici in carica e della denominazione “ravvedimento” eletta dal Legislatore, essa appare a tutti gli effetti come una misura condonistica, consistente nel pagamento di un importo a fronte di una liberatoria dagli accertamenti.
Le sanzioni
La conversione in legge del Decreto apporta, inoltre, delle specificazioni in merito al trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al CPB o ne decadono, nonché nei confronti di coloro che, per i periodi di imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi o sono decaduti dal regime di ravvedimento sopra citato. Infatti, ferma in tali ipotesi la programmazione, di cui all'art. 34 c. 2 D.Lgs. 13/2024, di un maggiore impiego di capacità operativa ai fini dell'intensificazione dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, il Legislatore ha ritenuto di dimezzare le soglie per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in materia tributaria (ex art. 21 D.Lgs. 472/97) previste dall'art. 12 c. 1 D.Lgs. 471/97.
Quest'ultimo, lo si ricordi, prevede l'applicazione di una sanzione accessoria, a seconda dei casi, per un periodo dai tre ai sei mesi nel caso di irrogazione di sanzioni amministrative superiori a euro 50.000, durata che può essere elevata fino a dodici mesi nel caso in cui venga superata la soglia di euro 100.000.
La misura introdotta dall'atto legislativo in esame si inserisce nel contesto della più ampia riforma riguardante la revisione del sistema sanzionatorio tributario ad opera del D.Lgs. 87/2024, il quale ha aggravato fortemente la portata delle sanzioni accessorie rendendone l'applicazione molto più generalizzata e diffusa di quanto non avvenisse in precedenza alla sua entrata in vigore.