Il quesito
Un contribuente (soggetto ad IRAP) vinceva dinnanzi al giudice del lavoro un procedimento contro un ex dipendente di livello dirigenziale; di conseguenza quest'ultimo veniva condannato a restituire le somme indebitamente percepite negli anni dal 2002 al 2011 al netto dei contributi previdenziali trattenuti e delle imposte (in particolare la ripetizione dell'indebito netto da parte del soccombente veniva effettuata in misura rateizzata, ovvero tramite pignoramento di un quinto sul trattamento di quiescenza).
In relazione agli anni d'imposta oggetto della controversia, avendo pagato l'IRAP in eccesso e trovandosi in una condizione di incertezza, il contribuente chiedeva i di chiarire le modalità e i termini di recupero dell'IRAP indebitamente versata sugli emolumenti soggetti a ripetizione.
Sulla questione l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente riconosciuto l'inapplicabilità al caso di specie delle previsioni sulla ripetizione dell'indebito e sul correlato credito a favore del sostituto in ragione delle ritenute a suo tempo operate previste dall'art. 150 DL 34/2020 (convertito nella L. 77/2020) in quanto questa disciplina non ha introdotto alcuna deroga alle regole che governano il rimborso dei tributi propri versati dai sostituti d'imposta. E' stato quindi ricordato che, in linea generale, ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73, anche ai fini delle imposte dirette, in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso all'Ufficio locale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento. Questa disposizione è applicabile anche ai fini IRAP considerato che, a tal fine, l'art. 50 D.Lgs. 446/97 prevede per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, la necessità di applicare le disposizioni stabilite ai fini delle imposte sui redditi.
Tuttavia, nel particolare caso di specie, considerato che il versamento dell'IRAP era inizialmente dovuto, l'Amministrazione finanziaria ha escluso la possibilità di applicare le previsioni del sopra citato articolo 38, in quanto questa disposizione è applicabile nei soli casi in cui il versamento dell'imposta non è dovuto fin dall'origine. In assenza di questa ipotesi, è stata quindi riconosciuta la necessità di applicare la disciplina di chiusura relativa al c.d. rimborso anomalo previsto dall'art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92.
Com'è noto, in base a quest'ultima disposizione, nell'ipotesi di assenza di specifiche disposizioni, la domanda di restituzione dei tributi versati in eccesso può essere presentata entro il termine di due anni da computarsi a partire dal relativo pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Questa previsione rappresenta una norma di chiusura del sistema, ed è applicabile nei casi in cui il diritto alla restituzione dei versamenti effettuati nasce in una data successiva a quella di pagamento dell'imposta (al riguardo si vedano: Cassazione, ordinanza n. 32309/2019; Cassazione, sentenza n. 3575/2010). Alla luce di quanto sopra, nel caso analizzato, la decorrenza del termine biennale rilevante ai fini della presentazione della richiesta di rimborso alla parziale restituzione dell'IRAP è stata individuata nella data di definitività della sentenza emessa dalla Corte d'Appello. L'interpretazione espressa è certamente da accogliere con favore e va aggiungersi alla diversa casistica in cui è stata riconosciuta l'applicazione della disciplina dei c.d. rimborsi anomali.
La giurisprudenza sul tema
Nell'ordinanza n. 27315 del 25 settembre 2023, ai fini del rimborso di somme il cui diritto alla restituzione sorge in data posteriore al pagamento, la Cassazione Civile ha riconosciuto la possibilità di presentare la relativa istanza di nel termine di 48 mesi (ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73) da computare dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (per il termine biennale di rimborso a decorrere dalla definitività dell'accertamento della non debenza dell'imposta originariamente versata si veda anche la Cassazione 14 dicembre 2024 n. 35042). Ricordiamo che, in precedenza, l'applicabilità dell'art. 21 c. 2 D.Lgs. 546/92 è stata riconosciuta in caso di mutamento di prassi o di giurisprudenza (Cassazione 20526/2013 e 24956/2015), ovvero di mutamento di un'interpretazione a seguito di sentenza del giudice comunitario (Cassazione SS.UU 13676/2014) ovvero ai fini del rimborso dell'euroritenuta successivamente alla voluntary disclosure.