venerdì 20/09/2024 • 13:54
Con Com. Stampa 20 settembre 2024, il CNDCEC informa di aver pubblicato, insieme alla FNC, un documento di ricerca sulla regolarizzazione delle rimanenze di magazzino.
redazione Memento
“La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino” è il titolo del documento di ricerca realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti, curato dalla commissione di studio “Imposte dirette” del CNDCEC nell'ambito dell'area di delega “Fiscalità” affidata al Consigliere tesoriere Salvatore Regalbuto.
Il testo prende spunto dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) che, con i commi da 78 a 85 dell'articolo 1, ha previsto la possibilità per gli esercenti attività d'impresa di procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.
La regolarizzazione si realizza adeguando il valore delle esistenze iniziali a quello effettivo e prevede il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a cui deve aggiungersi l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel solo caso di riduzione del magazzino.
Il lavoro illustra l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, le modalità di regolarizzazione, le imposte dovute e le relative modalità di versamento, gli effetti dell'adeguamento, nonché le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi nella quale dovranno essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione stessa e si conclude con l'esame dei profili contabili dell'operazione.
Si ricorda che gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono versare l'imposta sostitutiva e l'IVA dovute per l'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali entro il 30 settembre 2024. Il termine è stato differito dal Decreto Omnibus.
L'ambito soggettivo della disciplina risulta piuttosto ampio, dal momento che ne risultano esclusi soltanto i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Di conseguenza, rientrano nel perimetro applicativo della norma tutti i soggetti OIC adopter.
Sono infatti sicuramente da includere, oltre alle società di capitali, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria. Per quanto riguarda le imprese in contabilità semplificata e i soggetti in regime forfetario, va considerato che le rimanenze iniziali e finali non assumono diretta rilevanza nella determinazione del reddito imponibile, trovando applicazione a tal fine il principio di cassa. Ciò nonostante, stando al tenore letterale del citato comma 78 – che esclude solo le imprese IAS adopter – anche tali soggetti possono considerarsi inclusi nel perimetro soggettivo.
Va evidenziato, infatti, che i soggetti in contabilità semplificata sono comunque tenuti a indicare i dati delle rimanenze finali nel rigo RG38 del quadro RG del modello REDDITI 2024, nonché a riportare il valore delle rimanenze iniziali e finali nel quadro F del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il cui calcolo dipende anche dal punteggio dell'indicatore elementare di affidabilità relativo alla “durata e decumulo delle scorte”.
Non si può quindi escludere a priori un potenziale interesse di tali soggetti a regolarizzare dati errati di magazzino, eventualmente indicati nelle dichiarazioni dei redditi anche di molti anni prima. È pertanto auspicabile una conferma, sul punto, da parte della prassi amministrativa.
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