I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 i redditi da lavoro autonomo nel 2023.
Con il Mess. 19 settembre 2024 n. 3077, l'INPS indica chi sono i pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2023.
Gli esclusi
Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Situazioni particolari
I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto se nel 2023 hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.
I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private.
Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.
Tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.
I pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione.
Le remunerazioni percepite dai sacerdoti non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo.
Cosa dichiarare
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Presentazione
Il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale al sito INPS, per presentare la dichiarazione reddituale può accedere al servizio selezionando: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”.
Sanzioni
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.
Dichiarazione a preventivo per il 2024
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.
Fonte: Mess. INPS 19 settembre 2024 n. 3077