lunedì 23/09/2024 • 06:00
Il cittadino italiano residente all’estero può usufruire dell’agevolazione prima casa qualora acquisti un'abitazione in qualsiasi Comune del territorio nazionale e al verificarsi di determinate condizioni.
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L'art. 2 DL 69/2023, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, approvato con DPR 131/86, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata – c.d. prima casa – (con aliquota del 2 per cento) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.
La citata nota II-bis, nella precedente formulazione prevedeva, alla lettera a) del co. 1, che l'immobile dovesse essere “ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano ...
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Lia Paggi
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