giovedì 12/09/2024 • 13:07
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 settembre 2024 n. 179, ha chiarito l'applicazione dell'esenzione IVA in relazione alla gestione globale dei servizi.
redazione Memento
Con la risposta n. 179 del 12 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicazione dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 c. 1 n. 21 DPR 633/72 in relazione alla gestione globale dei servizi.
Si ricorda che l'art. 10 c. 1 n. 21 DPR 633/72 prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'IVA per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Come chiarito dalla Ris. AE 25 novembre 2005 n. 164/E, con riferimento al regime IVA applicabile alle prestazioni rese da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD), è stato precisato che l'elencazione contenuta nella predetta disposizione non è da intendersi tassativa e che le prestazioni rese da organismi simili sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di ''protezione, assistenza e cura”.
Il regime di esenzione, inoltre, presuppone una gestione globale delle strutture ivi indicate e trova applicazione anche alle prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell'ipotesi in cui si caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo (cfr. Ris. AE 8 gennaio 2002 n. 1/E e Ris. AE 16 marzo 2004 n. 39/E).
Il trattamento di esenzione si applica indipendentemente dalle modalità di effettuazione delle predette prestazioni, ovvero sia allorquando le stesse siano rese direttamente al beneficiario del servizio sia se rese nell'ambito di un contratto con un committente terzo, conservando o meno quest'ultimo la titolarità del servizio.
Si precisa che il regime di esenzione ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell'esenzione dall'IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende e che sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo.
Tale principio resta valido anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo ''al soggetto appaltante'' il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo.
Nella fattispecie in esame, oggetto dell'appalto è la gestione globale delle prestazioni sociosanitarie, terapeutiche, infermieristiche assistenziali rivolte all'utenza ricoverata nelle strutture residenziali della Fondazione e in particolare: 1) nelle strutture di riabilitazione intensiva ed estensiva a carattere residenziale per disabili psicofisici e sensoriali ''X'' e ''Y''; 2) nella RSA Disabili ''Z'' autorizzata per 15.pl.; 3) nella Residenza Protetta per anziani ''Casa di Riposo W ''autorizzata per n. 25 p.l. oltre a n. 5 posti del centro diurno di I livello.
Per le suddette strutture, l'impresa sociale dovrà erogare agli utenti ricoverati tutte le prestazioni terapeutiche, di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento associate a programmi psicoeducativi con obiettivi abilitativi e di riabilitazione sociale e occupazionale, di assistenza infermieristica, tutelare, aiuto alla persona, attività di animazione, attività ludico creative, di gestione del tempo libero e i servizi alberghieri.
Con riferimento alle prestazioni rese nei confronti degli utenti ricoverati nelle strutture residenziali, si ritiene che la disposizione contenuta nel citato art. 10 c. 1 n. 21 DPR 633/72 possa trovare applicazione per i servizi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), oggetto del contratto di ''gestione globale'' affidata alla costituenda impresa sociale, nelle strutture residenziali della Fondazione e nei centri di riabilitazione diurni previo trasporto dai centri residenziali. Lo spostamento fisico, in orario diurno, dell'utente ricoverato nella struttura residenziale, ove fruisce dell'alloggio, al centro diurno avviene sempre nell'ambito del medesimo contratto di Global service affidato alla Impresa sociale.
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