giovedì 12/09/2024 • 12:15
Le cessioni gratuite di beni per finalità umanitarie effettuate dalla Società ALFA soddisfano i requisiti per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA. I beni sono ceduti a una Pubblica Amministrazione, sono trasportati fuori dall'UE a cura del cessionario e il tutto avviene per finalità umanitarie.
redazione Memento
Il quesito
Il quesito posto dalla Società ALFA, rappresentante del Gruppo IVA ALFA, ha ad oggetto il trattamento fiscale per le cessioni a titolo gratuito di beni per finalità umanitarie. La Società ALFA, attraverso la società GAMMA, partecipa a un'iniziativa promossa dalla Pubblica Amministrazione DELTA per supportare il settore X del Paese Y, colpito da un evento bellico.
La Società ALFA chiede se le cessioni di beni possano rientrare nel regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 8 c. 1 lettera b-bis DPR 633/72, e quali siano le modalità attuative in mancanza del decreto ministeriale previsto dalla norma.
Inoltre, la Società Alfa chiede se l'attestazione scritta dell'Amministrazione DELTA possa sostituire la documentazione doganale per provare l'avvenuta esportazione dei beni.
La risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate conferma che le cessioni effettuate dalla Società ALFA soddisfano i requisiti per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA. I beni sono ceduti a una Pubblica Amministrazione, sono trasportati fuori dall'UE a cura del cessionario, e avvengono per finalità umanitarie. Inoltre, l'Agenzia evidenzia che, in attesa del decreto attuativo, si applica il decreto del Ministro delle Finanze n. 379 del 10 marzo 1988.
Per la prova dell'avvenuta esportazione, la Pubblica Amministrazione DELTA rilascerà un'attestazione scritta, considerata idonea ai fini fiscali.
In sostanza, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che le cessioni gratuite di beni per finalità umanitarie effettuate dalla Società ALFA sono non imponibili ai fini IVA, in base all'articolo 8, lettera b-bis, del Decreto IVA, e che l'attestazione dell'Amministrazione DELTA può essere considerata una prova valida al posto della documentazione doganale.
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