giovedì 12/09/2024 • 11:42
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 settembre 2024 n. 181, ha fornito chiarimenti in tema di cripto-attività, relativamente alla compilazione del Quadro RW e all'imposta di bollo.
redazione Memento
Il quesito
Un contribuente che detiene bitcoin attraverso una società italiana iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali presso l'OAM ha regolarmente dichiarato le criptovalute nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi e ha pagato l'imposta di bollo nel 2023.
Il contribuente chiede se è obbligato a compilare il Quadro RW e se deve pagare l'imposta sul valore delle cripto-attività, secondo le normative fiscali. Ritiene di non dover conferire alcun incarico alla società come sostituto d'imposta e che non si applichi l'imposta sul valore delle cripto-attività, avendo già pagato l'imposta di bollo. Inoltre, chiede se un importo in euro temporaneamente presente nel rendiconto rilasciato dalla società debba essere indicato nel Quadro RW o assoggettato all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).
La risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla tassazione delle cripto-attività, stabilendo una nuova categoria di redditi e una tassazione del 26% per le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici. Il Quadro RW deve includere tutte le cripto-attività, non solo le criptovalute, e deve essere compilato per monitoraggio fiscale e calcolo delle imposte.
In merito all'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate spiega che, dal 2023, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia, se non è stata applicata l'imposta di bollo. Nel caso del contribuente, poiché la società ha già applicato l'imposta di bollo, non è tenuto a pagare l'imposta sul valore delle cripto-attività.
Per quanto riguarda l'importo in euro temporaneamente presente nel rendiconto, l'Agenzia delle Entrate afferma che non deve essere considerato per l'imposta di bollo se non rappresenta un prodotto finanziario e non deve essere indicato nel Quadro RW, poiché non è detenuto all'estero.
In sostanza, il contribuente deve compilare il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale, barrando la colonna 16, e non è tenuto a pagare l'imposta sul valore delle cripto-attività, avendo già pagato l'imposta di bollo. L'importo in euro temporaneamente presente nel rendiconto non deve essere considerato per l'imposta di bollo e non deve essere indicato nel Quadro RW.
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Andrea Amantea
- Giornalista pubblicista - Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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