mercoledì 11/09/2024 • 06:00
La Cassazione ha ribadito come nell’interpretare il concetto di “trasferimento” di cui all’art. 1 della Tariffa allegata al DPR 131/86 vada sposata una soluzione ermeneutica che valorizzi il significato strettamente letterale della disposizione, non condividendo l’accezione ampia del termine fatta propria dall’Agenzia delle Entrate.
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Con la Sentenza n. 23489/2024, la Corte di Cassazione, sulla scorta del proprio precedente orientamento sul tema, espresso per la prima volta nella Sentenza n. 16495/200 e ribadito in diverse pronunce successive (ex multis, Cass. n. 22201/2019 e Cass. 22198/2019), ha affrontato la questione riguardante la misura dell'aliquota applicabile, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, agli atti aventi ad oggetto la costituzione di servitù su terreni. In particolare, la Suprema Corte ha riaffermato il principio di diritto secondo cui il termine “trasferimento”, contenuto al secondo periodo dell'art. 1 della Tariffa allegata al DPR 131/86 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, c.d. TUR), sarebbe stato adoperato dal Legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento, mentre non può essere accolta la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, ad avviso della quale il concetto dovrebbe essere riferito anche agli atti che costituiscono diritti reali di godimento (come la servitù prediale).
La questione
La questione ...
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