martedì 10/09/2024 • 06:00
Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 23874/2024, hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 6 L. 604/66 sull’impugnazione del licenziamento. In particolare, si dubita che sia legittimo non disporre eccezioni sulla decadenza del termine di impugnazione nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato.
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L’invio di una contestazione disciplinare o di un licenziamento al dipendente richiede una ulteriore attenzione da parte del datore di lavoro, consistente nella necessità di verificare che non vi sia una incapacità naturale del ricevente conseguente alle sue condizioni di salute.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l’ordinanza interlocutoria n. 23874 del 5/9/24, ha infatti dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 nella parte in cui, nel prevedere che «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale,…», fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
I fatti di causa
Nel corso del procedimento veniva accertato e provato che, a causa di delicate e personalissime problematiche di...
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