Con il Messaggio n. 2584 dell'11 luglio 2024 è stata comunicata l'elaborazione delle graduatorie per l'erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), all'esito dell'attività istruttoria delle domande per l'anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l'anno 2023.
Le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei richiedenti, sono state elaborate tenendo conto del valore dell'ISEE più basso e, a parità di valore dell'ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle relative domande
La consultazione delle nuove graduatorie
L'INPS, con Mess. 6 settembre 2024 n. 2976, informa che sono consultabili le nuove graduatorie relative alle domande per il bonus psicologo del 2024.
Le graduatorie sono consultabili attraverso il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
I soggetti inseriti in graduatoria possono visualizzare il numero corrispondente alla propria posizione nella graduatoria della Regione/Provincia autonoma di residenza; nel caso si tratti di soggetti con domanda “Non accolta provvisoria”, gli stessi possono visualizzare anche la posizione e il valore dell'ISEE dell'ultimo assegnatario
Visualizzazione dell'esito della domanda
Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, una volta completato l'accesso alla procedura, i soggetti possono visualizzare l'esito della domanda in uno dei seguenti stati:
- “Accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, è riconosciuto l'intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del Messaggio n. 2584 dell'11 luglio 2024;
- “Parzialmente accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, ultimo di ogni graduatoria regionale o delle Province autonome, è riconosciuto in misura parziale l'importo spettante fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate alla Regione/Provincia autonoma. Nel caso siano stanziate o si rendessero disponibili ulteriori risorse (ad esempio, nel caso in cui non venisse interamente utilizzato da parte di altri beneficiari, nel termine previsto di 270 giorni, l'intero importo del voucher), potrà essere erogata la somma residua fino a concorrenza dell'intero importo spettante;
- “Non accolta provvisoria”: ai richiedenti, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, non può essere assegnato l'importo spettante per incapienza delle risorse economiche messe a disposizione delle Regioni/Province autonome. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse o nel caso in cui non venissero utilizzate le risorse assegnate nel termine previsto di 270 giorni, potranno essere individuati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, nuovi beneficiari con i medesimi criteri previsti per la prima assegnazione.
Fonte: Mess. INPS 6 settembre 2024 n. 2976