martedì 03/09/2024 • 17:10
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 3 settembre 2024 n. 45, ha chiarito che nell'ambito del sequestro preventivo gli obblighi fiscali e dichiarativi rientrano tra gli obblighi dell'amministratore giudiziario.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 45 del 3 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ambito del sequestro preventivo gli obblighi fiscali e dichiarativi rientrano tra gli obblighi dell'amministratore giudiziario, con la conseguenza che la disposizione di cui all'art. 51 D.Lgs. 159/2011 deve ritenersi ancora applicabile, in linea con la precedente prassi, a tutte le forme di sequestro penale. Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle modifiche legislative intervenute negli anni, da ultimo culminate nelle modifiche contenute nel D.Lgs. 150/2022.
In particolare, con riferimento alla determinazione del reddito dei beni immobili, il citato art. 51 prevede che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale e dall'imposta di bollo.
Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'art. 70 DPR 917/86. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'art. 90 c. 1 DPR 917/86.
Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
La sintesi che si tra è, quindi, che la sospensione è limitata al versamento, pertanto, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.
Anche la Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 31/E ha chiarito che l'amministratore deve, comunque, essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria la liquidazione dell'imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare, il cui versamento è stato sospeso, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Il sequestro preventivo di un'area non esclude che il soggetto occupante sia tenuto al pagamento della tassa rifiuti, in quanto l'attuazione del provvedimento cautelare non determina automaticamente la perdita immediata..
Domenico Frustagli
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.