Con la risposta n. 178 del 2 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rivalutazione dei beni di una società immobiliare in regime di contabilità semplificata, che adotta poi negli anni successivi il regime di contabilità ordinaria, non determina un effetto incrementativo del costo fiscale della partecipazione dei soci.
Si ricorda che la Circ. AE 1° marzo 2022 n. 6/E (cfr. quesito 3.2) ha trattato il tema della disciplina del saldo attivo di rivalutazione di un bene immobile da parte di società in contabilità ordinaria che ha rivalutato il bene, ai sensi del DL 185/2008, in un periodo d'imposta precedente, in cui adottava la contabilità semplificata.
Con la Circ. AE 18 giugno 2001 n. 57, è stato precisato che, nell'ipotesi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, la mancanza di una contabilità generale e del bilancio non consente ai soggetti che si avvalgono di regimi semplificati di effettuare accantonamenti a riserva e, pertanto, non è configurabile in nessun caso la distribuzione di una riserva. Al momento della successiva attivazione della contabilità sistematica, il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal DPR 689/74. In tal caso, l'iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà la ricostruzione di alcuna riserva di rivalutazione.
Inoltre, con la Circ. AE 16 settembre 2016 n. 37/E è stato precisato che la rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata non genera, a differenza di quanto accade per gli altri contribuenti in contabilità ordinaria, la creazione di una corrispondente riserva in sospensione d'imposta, anche nel caso in cui il contribuente, successivamente alla rivalutazione, transiti dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria.
Considerato che la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non comporta l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta, il maggior valore del bene rivalutato troverà la sua contropartita, nel passaggio al regime ordinario, in una riserva qualificabile fiscalmente come riserva di utili libera da vincoli, con la conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva per consentire l'assegnazione dei beni ai soci non sarà assoggettato a imposta sostitutiva prevista in materia di assegnazione agevolata. In considerazione di ciò, in sede di assegnazione dei beni ai soci, il valore fiscale includerà gli effetti della rivalutazione e, nella medesima misura, non risulta alcun saldo attivo di rivalutazione da affrancare riferibile ai beni in esame.
Fonte: Risp. AE 2 settembre 2024 n. 178