lunedì 02/09/2024 • 06:00
La Corte d’Appello di Milano ha incluso, nel montante della retribuzione utile al calcolo del preavviso, delle indennità di fine rapporto, e del TFR, quanto ricavato dal dirigente, con continuità negli anni, dalla vendita delle stock option assegnate. E nonostante un regolamento aziendale che le escludeva dalla retribuzione globale di fatto. La questione è controversa.
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Con la sentenza n. 470 del 13 giugno 2024, la Corte d'Appello di Milano è di nuovo intervenuta sul tema della possibilità di includere, nel montante della retribuzione valevole ai fini del preavviso e delle indennità di fine rapporto, quanto ricavato, con continuità negli anni, dalla vendita delle stock option. E lo ha fatto con un esito opposto a quello di una pronuncia dello stesso Collegio di Milano di qualche settimana prima (Cda Milano, 7.5.2024, n. 246), già oggetto di commento su questo Quotidiano.
Nel dettaglio, la pronuncia è scaturita dal ricorso di un dirigente licenziato per giusta causa, il quale, ad esito del primo grado, si è visto riconoscere, in sentenza, l'equivalente del preavviso - per assenza della giusta causa - ma non l'indennità supplementare, in ragione della “giustificatezza” del recesso.
Anche la misura del preavviso, tuttavia, era oggetto di disputa. Fin dal ricorso introduttivo, infatti, il dirigente aveva sottolineato come gli importi percepiti in relazione all'esercizio delle sue stock option avessero natura di retribuzione, perché non occasionali. La loro cadenza predeterminata, frutto dell'inclusione in piani triennali o quadriennali, doveva quindi...
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