giovedì 29/08/2024 • 15:07
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 29 agosto 2024, n. 177, ha chiarito il trattamento fiscale da applicare ai premi riconosciuti al termine di un concorso di progettazione.
redazione Memento
Con la risposta n. 177 del 29 agosto 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le domande di partecipazione a un concorso di progettazione presentate attraverso un'apposita piattaforma sono assoggettate a imposta di bollo, in quanto l'esenzione è prevista solamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l'assunzione in servizio anche temporanea (art. 3 nota 2 Tariffa parte I allegata al DPR 642/72).
Circa i premi riconosciuti in relazione al concorso di progettazione per il primo classificato e per i classificati dal secondo al quinto posto, l'AE ha chiarito quanto segue. In primo luogo, la disciplina dei concorsi di progettazione (e di idee) è contenuta agli artt. da 152 a 157, collocati nel Capo IV del Titolo VI, rubricato ''regimi particolari di appalto'' del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).
Ai fini del trattamento IVA, nel caso in esame, la corresponsione dei premi avviene nell'ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, diretta a soddisfare gli interessi strumentali dell'Amministrazione. Si realizza, quindi, una fattispecie negoziale riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo. Per questo motivo, i premi ricadono nell'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 3 DPR 633/72. Ne consegue, in capo ai soggetti destinatari dei premi, l'assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell'aliquota IVA in misura ordinaria.
Ai fini delle imposte dirette, considerato che i premi in esame si configurano compensi di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 53 DPR 917/86), l'istante, quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto del 20% (art. 29 c. 5 DPR 600/73).
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