venerdì 23/08/2024 • 11:42
Con un provvedimento del 27 luglio 2024, il ministero della Giustizia fornisce le indicazioni per il versamento del contributo unificato nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego in caso di mutamento in peius delle condizioni reddituali in pendenza del giudizio in Cassazione.
redazione Memento
Con un provvedimento del 27 luglio 2024, il ministero della Giustizia fornisce le indicazioni per il versamento del contributo unificato nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego (art. 9, c. 1 bis, DPR 115/2002) in caso di mutamento in peius delle condizioni reddituali in pendenza del giudizio in Cassazione.
La domanda della Cassazione
La Corte di Cassazione ha formulato un quesito volto a chiarire se nelle cause di lavoro e previdenza, per le quali sussiste una esenzione dal pagamento del contributo unificato secondo un determinato criterio reddituale (il reddito deve essere inferiore al triplo di quello previsto per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato), eventuali mutamenti “in peius” delle condizioni economiche del ricorrente, intervenuti nel corso del procedimento, non incidono sull'obbligo di pagare il doppio contributo.
Il parere del ministero della Giustizia
Per iniziare un procedimento individuale di lavoro, la parte che per prima si costituisce in giudizio, depositando il ricorso introduttivo, deve provvedere al pagamento di un contributo unificato di iscrizione al ruolo. Il contributo (in primo grado e in appello) è dovuto solo per le persone fisiche che sono titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a € 38.514,03 (tale limite è calcolato moltiplicando per 3 l'importo previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio).
Le condizioni reddituali per beneficiare dell'esenzione devono (ovviamente) sussistere al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento, perché è in quel momento che (altrimenti) matura l'obbligazione tributaria di pagamento del contributo.
Per i processi iniziati dopo il 31 gennaio 2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si pone quindi il problema di stabilire se in un procedimento di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria o pubblico impiego, l'ufficio giudiziario debba verificare il persistere delle condizioni di esenzione, già acclarate al momento dell'iscrizione al ruolo della lite, prima di procedere alla riscossione dell'ulteriore contributo unificato.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare tale problematica con la sentenza a Sezioni Unite n. 4315 del 20 febbraio 2020: l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente e logicamente dipendente dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare inizialmente, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, il contributo unificato. In altre parole, l'obbligo di corresponsione di un ulteriore importo del contributo unificato è "normativamente condizionato" alla debenza del contributo unificato iniziale e può sorgere solo a condizione che tale contributo sia dovuto: la debenza del contributo unificato iniziale costituisce, dunque, il presupposto sostanziale della debenza del raddoppio.
Ne discende che:
- ai fini del recupero dell'ulteriore contributo unificato dovrà sempre farsi riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell'iscrizione della causa a ruolo;
- laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l'iscrizione a ruolo, in assenza delle condizioni reddituali per beneficiare dell'esenzione, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l'impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile;
- diversamente, se al momento dell'iscrizione a ruolo l'impugnante avesse beneficiato dell'esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo.
Fonte: Provvedimento ministero della Giustizia 27 luglio 2024
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