venerdì 23/08/2024 • 06:00
La Cassazione prende per la prima volta posizione in merito alla sopravvivenza del privilegio processuale fondiario, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale, sia nel caso di sottoposizione alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg.
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La fattispecie da cui trae origine la sentenza in commento
La Società Alfa, creditrice della Signora Beta in forza di un contratto di mutuo fondiario, promuoveva una procedura esecutiva immobiliare in danno della medesima debitrice.
Nelle more del giudizio la signora Beta veniva ammessa alla procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento ex artt. 268 e segg. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII) e subito dopo chiedeva al Giudice dell'esecuzione che venisse dichiarata la improcedibilità del procedimento. La richiesta veniva tuttavia respinta sulla base del riconoscimento del privilegio fondiario ex art. 41, comma 2, del TUB (“L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore”.)
La decisione veniva quindi impugnata avanti al Tribunale competente che a sua volta sottoponeva alla Corte di Cassazione ex art. 363bis cod. proc. civ. la questione di diritto circa l'opponibilità, o meno, del privilegio fondiario a seguito dell'apertura di una delle procedure concorsuali del nuovo CCII e in particolare della liquidazione controllata.
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