mercoledì 21/08/2024 • 11:30
Le variazioni delle riserve tecniche obbligatorie determinate secondo la normativa di uno Stato membro e attribuite alla sede secondaria italiana sono fiscalmente riconosciute in Italia, a condizione che tali variazioni siano conformi alla legge e ai limiti previsti dall'art. 111 TUIR.
redazione Memento
La società di assicurazione ALFA, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea, opera in Italia attraverso una sede secondaria. La società non è sottoposta alla vigilanza dell'IVASS, ma a quella dell'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, in base all'art. 193 D.Lgs. 209/2005.
La società ALFA si interroga sull'interpretazione dell'art. 111 TUIR, che disciplina la deducibilità delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie per le imprese di assicurazione, e chiede se la locuzione "a norma di legge" si riferisca alla normativa dello Stato membro di origine. La società sostiene che le riserve tecniche obbligatorie sono determinate secondo la normativa dello Stato membro X e attribuite alla sede secondaria italiana in base a criteri oggettivi.
L'Agenzia delle Entrate conferma che le società di assicurazione non residenti devono determinare il reddito prodotto in Italia applicando le disposizioni del TUIR, redigendo un apposito rendiconto economico e patrimoniale secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti. L'art. 111 TUIR prevede che le variazioni delle riserve tecniche obbligatorie concorrono al reddito d'esercizio fino alla misura massima stabilita a norma di legge.
Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il rinvio alla misura massima prevista "a norma di legge" si riferisca alla normativa di settore applicabile nello Stato membro di origine della società di assicurazione, purché tale normativa sia armonizzata con la disciplina unionale. Pertanto, gli accantonamenti alle riserve tecniche obbligatorie, se effettuati in conformità alle regole civilistiche e di vigilanza previste dall'ordinamento dello Stato membro X e attribuiti alla società italiana in base a criteri oggettivi, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
In sostanza, l'Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione interpretativa prospettata dalla società ALFA, secondo cui le variazioni delle riserve tecniche obbligatorie determinate secondo la normativa dello Stato membro X e attribuite alla sede secondaria italiana sono fiscalmente riconosciute in Italia, a condizione che tali variazioni siano conformi alla legge e ai limiti previsti dall'art. 111 TUIR.
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