mercoledì 21/08/2024 • 11:00
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 21 agosto 2024 n. 175, ha fornito chiarimenti in tema di aliquote IVA per gli integratori alimentari.
redazione Memento
La società Alpha S.r.l., operante nel settore degli integratori alimentari e dispositivi medici, ha richiesto chiarimenti all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) sull'aliquota IVA applicabile alla cessione di 24 dispositivi medici di nuova produzione. L'ADM ha fornito pareri tecnici di classificazione per i prodotti, distinguendoli in base alla loro composizione e destinazione d'uso.
I prodotti "A" e "B", soluzioni liquide con bava di lumaca ed estratti vegetali, sono stati classificati come "Preparazione alimentare non specificata altrove" (codice NC 2106 90 92), mentre i prodotti "C" e "D", sciroppi alimentari, sono stati classificati come "sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati" (codice NC 2106 90 59). I prodotti dal n. 5 al n. 24, escluso il n. 10, sono stati classificati come medicamenti o dispositivi medici (codice NC 3004 90 00), in quanto soddisfano i requisiti della nota complementare 1 al capitolo 30 e hanno uno specifico utilizzo medicinale.
Il prodotto n. 10, denominato "L", pur soddisfacendo alcuni requisiti della nota complementare 1, è stato classificato come "pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse" (codice NC 1704 90 55) a causa dell'assenza di dichiarazioni sulle concentrazioni delle sostanze attive e dell'alto contenuto di zuccheri.
La società Alpha S.r.l. ha proposto che le cessioni dei 24 prodotti siano soggette all'aliquota IVA del 10%. L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha confermato che i prodotti dal n. 5 al n. 24, classificati nella voce doganale 3004, possono beneficiare dell'aliquota IVA del 10% in base alla norma di interpretazione autentica del n. 114) della Tabella A, parte III, del Decreto IVA. Per i prodotti "A", "B", "C" e "D", classificati nelle voci 2106, l'aliquota IVA ordinaria si applica, a meno che non siano classificabili come integratori alimentari. Il prodotto "L", classificato come "pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse", è soggetto all'aliquota IVA del 10% in base al n. 62) della Tabella A, parte III.
In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i prodotti dal n. 5 al n. 24, escluso il n. 10, sono soggetti all'aliquota IVA del 10%, mentre per i prodotti "A", "B", "C", "D" e "L" si applicano aliquote IVA diverse a seconda della loro classificazione doganale e della normativa vigente.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.