martedì 20/08/2024 • 13:30
Il credito d'imposta sulle riserve matematiche e il "credito ulteriore" conseguente a una cessione di portafoglio assicurativo sono di spettanza del cessionario, che può utilizzarli per compensare altre imposte, ritenute e contributi, purché rispettate le condizioni legali e procedurali.
redazione Memento
Alfa S.A. è una compagnia di assicurazioni estera con sede in Italia, che ha acquisito un portafoglio di polizze vita da Beta S.p.A., comprendente riserve tecniche e attività di copertura. Alfa S.A. intende utilizzare il credito d'imposta non solo per il versamento delle ritenute e imposte sostitutive previste dalla legge, ma anche per compensare altre imposte, ritenute e contributi, secondo il meccanismo di "recupero ulteriore" previsto dal decreto-legge n. 209/2002.
Alfa S.A. ha determinato il credito d'imposta sulle riserve matematiche (IRM) e la quota d'imposta annuale attribuibile al portafoglio ceduto. La cedente Beta ha rilasciato una lettera di attestazione dell'IRM versata, indicando la quota parte di imposta relativa al portafoglio ceduto e quella relativa al portafoglio post cessione.
Alfa S.A. chiede conferma che il "credito ulteriore", eventualmente risultante dalla differenza tra l'IRM versata per il quinto anno precedente e le ritenute e imposte sostitutive applicate, sia di sua spettanza. La compagnia sostiene che, in base a una nota dell'Agenzia delle Entrate, in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, il credito IRM relativo alle riserve trasferite è ceduto al cessionario, che può recuperarlo mediante l'utilizzo in sede di versamento delle imposte sostitutive e ritenute applicate sulle prestazioni delle polizze trasferite.
L'Agenzia delle Entrate conferma che il "credito ulteriore" è di spettanza del cessionario, purché non sia trascorso un quinquennio dalla cessione del portafoglio assicurativo. Precisa che, per il riconoscimento del credito in capo al cessionario, devono essere state date evidenza separata delle polizze, delle riserve, del credito IRM e delle ritenute ed imposte sostitutive afferenti il portafoglio assicurativo acquistato.
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate il credito d'imposta sulle riserve matematiche e il "credito ulteriore" conseguente a una cessione di portafoglio assicurativo sono di spettanza del cessionario, che può utilizzarli per compensare altre imposte, ritenute e contributi, purché rispettate le condizioni legali e procedurali.
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