mercoledì 21/08/2024 • 06:00
In tema di frontalieri, il DL Omnibus prevede una nuova imposta sostitutiva sul lavoro dipendente. I frontalieri svizzeri residenti in Italia, esclusi dal regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera, dal 2024 possono optare per l'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte dovute in Svizzera, in presenza di talune condizioni.
I frontalieri svizzeri residenti in Italia, cui non si applica il regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera, possono optare per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente. L'opzione, prevista dall'art. 6 del Decreto Omnibus (DL 9 agosto 2024 n. 113) è possibile per i lavoratori residenti in determinati comuni italiani situati entro 20 km dal confine svizzero, in presenza di specifiche condizioni. L'opzione può essere esercitata in dichiarazione dei redditi a partire dall'anno fiscale 2024 e richiede comunque il versamento, alla Regione di residenza, della quota di compartecipazione alle spese per il Servizio sanitario nazionale.
Ragioni dell'imposta sostitutiva
Il 1° gennaio 2024 è divenuto efficace il nuovo Accordo del 23 dicembre 2020 per i frontalieri Svizzeri che prevede la tassazione concorrente dei redditi di lavoro, sia in Italia sia in Svizzera, ma l'imposta dovuta nello Stato dove l'attività è prestata non può eccedere l'80% dell'imposta ordinariamente applicabile alle persone fisiche.
In precedenza, il vecchio Accordo del 3 ottobre 1974 sui frontalieri, ratificato con L. 386/75, prevedeva la tassazione esclusiva in Svizzera dei lavoratori frontalieri svizzeri residenti in determinati comuni italiani. La lista dei comuni cui trova applicazione il nuovo Accordo è più ampia della lista dei comuni prevista dal vecchio Accordo.
Ciò ha creato una disparità di trattamento, perché ai vecchi frontalieri è riconosciuto un periodo transitorio fino al 2033, durante il quale rimangono soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera, qualora abbiano avuto lo status di frontaliere alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, 17 luglio 2023, oppure tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023; mentre ai residenti nei comuni aggiunti non è concessa alcuna salvaguardia, nonostante siano stati frontalieri con la Svizzera prima dell'entrata in vigore delle nuove regole.
Tale questione relativa al diverso trattamento fiscale viene affrontata con una disciplina specifica, contenuta nell'art. 6 del Decreto Omnibus, in attesa di conversione.
Tassazione sostitutiva
I frontalieri svizzeri possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi. L'imposta non si applica sul reddito ma è pari al 25% delle imposte subite dal lavoratore in Svizzera, rendendo quindi più semplice la determinazione della sostitutiva in Italia. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera, il cui 25% può essere tassato con l'imposta sostitutiva in commento, deve essere convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.
L'opzione è possibile in presenza di talune condizioni:
L'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 del DL 113/2024 per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
L'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva può essere effettuato a partire all'anno fiscale 2024, presentando la dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta avviene entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
L'opzione per l'imposta sostitutiva implica comunque l'onere in capo al frontaliere di pagare, alla Regione di residenza, la quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale come previsto dall'art. 1, commi da 237 a 239 della L. 213/2023. L'onere versato alla Regione di residenza per la partecipazione alle spese del Servizio sanitario nazionale è detraibile, nella misura del 20%, dall'imposta sostitutiva dovuta.
Il regime con imposta sostitutiva non consente di evitare la doppia imposizione, ossia di detrarre le imposte pagate in Svizzera.
L'applicazione del 25% dell'imposta Svizzera, che secondo il nuovo accordo non può eccedere l'80% dell'imposta ordinariamente applicabile alle persone fisiche, rende il carico fiscale simile a quello applicabile ai vecchi frontalieri che si agevolano del regime di tassazione esclusiva in Svizzera. Le nuove regole abbandonano quanto previsto nel Disegno di legge approvato il 24 giugno 2024 che aveva invece previsto una sostitutiva sul reddito pari al 4%.
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Marcello Ascenzi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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