venerdì 09/08/2024 • 12:00
L’INPS, con Mess. 9 agosto 2024 n. 2830, comunica che è stata reingegnerizzata la procedura “Quote Quinto” per uniformare le procedure informatiche per la gestione della traslazione della cessione del quinto dello stipendio su pensione.
redazione Memento
La traslazione su pensione delle cessioni da stipendio prevede, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia estinta la cessione, l’estensione di diritto dell’efficacia della cessione sulla pensione, o su altro assegno continuativo equivalente, che venga liquidata al cedente in conseguenza della cessazione.
Per uniformare sul piano delle procedure informatiche l’integrale gestione del piano originato dalla traslazione della cessione stipendiale su pensione a quello della cessione del quinto della pensione, l’INPS, con il Mess. 9 agosto 2024 n. 2830, ha comunicato che è stata reingegnerizzata la procedura “Quote Quinto”.
Traslazioni assoggettabili alla nuova procedura
Sono assoggettabili alla nuova procedura tutte le traslazioni di cessioni del quinto da stipendio riferite alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, cioè tutte le pensioni (comprese le pensioni della Gestione pubblica ed ex INPGI) che vengono liquidate con i sistemi della Gestione privata.
Sono escluse quindi le traslazioni su pensione facenti capo alla Gestione pubblica liquidate con i sistemi proprietari (“SIN”/”GPP”).
Notifica delle traslazioni stipendiali su pensione
Ai fini della notifica delle traslazioni, si precisa che permangono i criteri e le modalità di convenzionamento o di mero accreditamento per banche/intermediari finanziari al momento in cui la notifica stessa viene effettuata.
Gestione dei piani di ammortamento
Il piano di ammortamento viene elaborato secondo i seguenti criteri:
a) il numero rate totali è corrispondente al rapporto tra il residuo debito e l’importo della rata contrattuale;
b) il mese di inizio trattenuta coincide con il primo rateo di pensione disponibile all’atto della validazione del piano;
c) il mese fine trattenuta è computato a decorrere dal mese di inizio trattenuta;
d) ai fini del calcolo dell’importo della trattenuta mensile, la procedura di pagamento pensioni estrae mensilmente l’importo della rata contrattuale nel rispetto dei seguenti vincoli:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L’INPS, con Mess. 16 luglio 2024 n. 2614, aggiorna, per il terzo trimestre del 2024, il valore dei tassi per i prestiti da estinguersi dietro cessione d..
redazione Memento
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.