lunedì 26/08/2024 • 06:00
Il datore di lavoro per applicare le retribuzioni convenzionali ai fini fiscali al personale inviato all’estero deve verificare, tra gli altri requisiti, che durante i 183 giorni di lavoro all’estero il lavoratore sia fiscalmente residente in Italia.
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Il datore di lavoro, in caso di invio di personale all'estero, deve valutare se applicare ai fini fiscali le retribuzioni convenzionali, disciplinate dall'art. 51 c. 8-bis del TUIR. L'applicazione delle retribuzioni convenzionali è possibile in presenza di determinato condizioni, che saranno esaminate in un caso pratico illustrato di seguito.
Retribuzioni convenzionali
Il datore di lavoro che invia personale all'estero, in presenza di determinate condizioni, può determinare il reddito imponibile del dipendente, relativo all'attività svolta all'estero, attraverso le retribuzioni convenzionali, di cui all'art. 51 c. 8-bis del TUIR.
La richiamata disposizione prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con apposito DM, emesso ai sensi dell'art. 4 del DL 317/1987, conv. L. 398/1987.
Le condizioni che devono essere soddisfatte congiuntamente per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali sono le seguenti:
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