venerdì 02/08/2024 • 11:16
L’INPS, con Mess. 2 agosto 2024 n. 2802, fornisce alcune precisazioni relative alle prerogative riconosciute all’iscritto ex INPDAP cessato dal servizio senza diritto a pensione.
redazione Memento
Dal 31 luglio 2020 non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.
In conseguenza dell’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, ha stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, possono presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore.
È utile precisare che la locuzione “cessati senza diritto a pensione”, riportata nella citata nota operativa INPDAP n. 56/2010, va intesa nel senso che la verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva.
Con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni per una omogenea applicazione sul territorio dei criteri contenuti nella nota operativa INPDAP n. 56/2010.
Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010
Per gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD.
Assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010
Per gli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010 è data la possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi, oltre i termini decadenziali specificati in premessa.
La possibilità di presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e riconoscimento del servizio militare di leva è estesa anche ai superstiti dell’assicurato, riconoscendo in capo agli stessi le medesime prerogative del de cuius titolare della posizione assicurativa.
Decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo, sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell’interessato. Ne consegue che la decorrenza delle pensioni deve essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione.
Competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa per il personale iscritto alla CTPS
Per l’individuazione della competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO occorre fare riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro degli interessati.
In particolare, la competenza in merito all’adozione di tale provvedimento per il personale statale cessato dal servizio senza diritto a pensione prima delle progressive e diversificate date di subentro da parte dell’ex INPDAP, resta di competenza dell’Amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio.
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