lunedì 29/07/2024 • 06:00
In caso di lavoro prestato di domenica, il datore di lavoro non può disporre la fruizione del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali.
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L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66/2003 prevede che il lavoratore abbia diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da usufruire unitamente a quelle giornaliere pari a 11 ore consecutive.
Il suddetto periodo è calcolato come media in un arco temporale non superiore a 14 giorni.
A questa regola generale fanno eccezione le seguenti ipotesi:
- lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambia turno o squadra e non può usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- per il personale del settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue, i servizi prestati a bordo dei treni e le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
Il riposo settimanale può essere fissato anche in un giorno diverso dalla domenica per le attività aventi determinate caratteristiche.
Le deroghe a quanto sopra indicato possono essere previste per:
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