lunedì 15/07/2024 • 15:45
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 15 luglio 2024 n. 154, ha fornito chiarimenti in tema di conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari.
redazione Memento
Il caso
La risposta n. 154/2024 si riferisce a un quesito posto da un Fondo Pensione (Istante), che chiede se i contributi versati in sostituzione del premio di risultato debbano essere comunicati alla forma di previdenza complementare e se i dipendenti siano tenuti a tale comunicazione.
La circolare 29 marzo 2018 n. 5/E specifica che i contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla base imponibile Irpef, né al momento della contribuzione né al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica. I contribuenti sono tenuti a comunicare all'ente previdenziale l'importo dei contributi non dedotti e quelli sostitutivi del premio di risultato entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento.
La risoluzione 25 settembre 2020 n. 55/E chiarisce che quando il datore di lavoro versa direttamente contributi a un fondo pensione in base a un piano di welfare aziendale, il dipendente non è tenuto a comunicare questa informazione alla forma di previdenza complementare.
L'Istante ritiene che non sussistano oneri di comunicazione per i dipendenti nel caso di contributi versati in sostituzione del premio di risultato, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro, che provvede a versare il contributo e lo riporta nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente. I contributi versati sono evidenziati nel "Prospetto della situazione contributiva individuale" consultabile dai dipendenti.
La risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate conferma che i contributi versati in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. La comunicazione all'ente previdenziale dei contributi non dedotti è necessaria per evitare la tassazione al momento della liquidazione della prestazione.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che se il datore di lavoro provvede alla comunicazione dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato al fondo di previdenza complementare, i dipendenti possono essere esonerati da tale obbligo, a condizione che la procedura sia conforme alla normativa e alla prassi vigente.
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