lunedì 15/07/2024 • 14:26
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 15 luglio 2024 n. 152, ha chiarito che le somme derivanti da un tirocinio nell'ambito di un master sono escluse dal regime speciale per i lavoratori impatriati.
redazione Memento
Con la risposta n. 152 del 15 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme derivanti da un tirocinio nell'ambito di un master sono escluse dal regime speciale per i lavoratori impatriati in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non di prestazioni lavorative.
Come fruire del regime speciale
Si ricorda che per fruire del regime speciale per lavoratori impatriati è necessario che il lavoratore (art. 16 D.Lgs. 147/2015):
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, che derivano dall'esercizio di arti e professioni, svolte sia in forma individuale che associata, prodotti nel territorio dello Stato, nonché i redditi di impresa prodotti dall'imprenditore individuale. Per ciascuna categoria di reddito, sono agevolabili ai fini del regime speciale per lavoratori impatriati solo quelli derivanti da attività di lavoro svolte dal soggetto prevalentemente nel territorio italiano (Circ. AE 23 maggio 2017 n. 17/E).
L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Il citato art. 16 del decreto Internazionalizzazione è stato abrogato dall'art. 5 D.Lgs. 209/2023 (recante ''Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale'') che sostituisce il regime previgente le cui disposizioni, tuttavia, continuano a trovare applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica in un comune del territorio italiano entro il 31 dicembre 2023.
La risposta delle Entrate
Nel caso di specie, l'istante è un cittadino italiano che è stato residente in Germania per quasi 3 anni. Successivamente si è iscritto a un master presso un'università italiana; nell'ambito dell'attività formativa del master, riceve un'indennità da partecipazione per un tirocinio pari a 2.500 euro lordi mensili. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il soggetto non è rientrato in Italia per iniziare un'attività lavorativa ma per frequentare un master, pertanto non può beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati.
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Eugenio Condoleo
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