Con il provvedimento n. 292682 dell'11 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha adottate le tabelle recanti i codici ed i rispettivi atti di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione nei pubblici registri immobiliari, denominate rispettivamente:
- “Tabella degli atti soggetti a trascrizione” (allegato 1);
- “Tabella degli atti in base ai quali sono richieste le iscrizioni” (allegato 2);
- “Tabella dei tipi di annotazione” (allegato 3).
Le codifiche, riportate nell'elenco di cui all'allegato 4, di nuova introduzione rispetto a quelle già in uso, potranno essere adottate per la redazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione a decorrere dal 30 settembre 2024.
Nel più ampio contesto della meccanizzazione dei servizi di pubblicità immobiliare avviata dalla L. 52/85, con circolare del Ministero delle Finanze 2 maggio 1995 n. 128/T sono state previste tre tabelle degli atti soggetti a pubblicità immobiliare - nella forma, rispettivamente, della trascrizione, dell'iscrizione e dell'annotazione - a ciascuno dei quali è stato attribuito il relativo codice identificativo da indicare nella corrispondente formalità.
A seguito dell'evoluzione normativa sopravvenuta rispetto all'ultimo aggiornamento delle suddette tabelle, effettuato con la Circ. AE 17 giugno 2015 n. 24/E, si è reso necessario procedere all'individuazione di ulteriori codici atto in relazione a nuove fattispecie soggette a pubblicità (tra le quali quelle introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui D.Lgs. 14/2019 e dalla cosiddetta “riforma Cartabia” del processo civile di cui al D.Lgs. 149/ 2022.
Si precisa che le tabelle allegate al provvedimento in commento codificano fattispecie sopravvenute in forza dell'emanazione di nuovi atti normativi e, al fine di una più chiara evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari, provvedono anche ad una più dettagliata definizione di alcune formalità già codificate, come nel caso delle annotazioni correlate ai procedimenti di volontaria giurisdizione per le quali, con i nuovi codici atto, viene specificato se si tratta di provvedimenti giurisdizionali di accoglimento o di rigetto.
Fonte: Provv. AE 11 luglio 2024 n. 292682