giovedì 11/07/2024 • 13:36
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 11 luglio 2024 n. 147, ha fornito chiarimenti in tema di rimborso IVA sugli acquisti da parte di un soggetto non residente.
redazione Memento
La società di diritto tedesco, identificata come [ALFA], ha presentato un'istanza di interpello riguardante il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia negli anni 2017, 2018, e 2019.
L'azienda, pur non avendo una partita IVA italiana, è in possesso di un codice fiscale attribuito nel 2018 e ha ricevuto fatture con IVA nazionale al 22% per merci rivendute a soggetti nazionali, senza esportazione dal territorio italiano. Non avendo presentato alcuna dichiarazione fiscale, chiede la procedura corretta per ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA.
L'interpretazione prospettata dal contribuente prevede l'apertura retroattiva della partita IVA e la presentazione di dichiarazioni IVA retroattive per recuperare il credito IVA. Tuttavia, secondo la normativa, i rimborsi devono essere richiesti entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento, e la società ha mancato questi termini.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, a seguito delle disposizioni dell'articolo 38-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972, i soggetti non residenti possono richiedere il rimborso IVA attraverso il "portale elettronico" presentando un'istanza nel proprio Stato membro di stabilimento, entro i termini indicati.
In sostanza, la possibilità di recuperare l'eccedenza IVA, generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri, decade una volta decorsi i seguenti termini prescritti per azionare la procedura di rimborso mediante ''portale elettronico'', disciplinata dal suddetto articolo 38-bis2:
La società, non avendo adempiuto a queste procedure, ha perduto la possibilità di ottenere il rimborso. Inoltre, la procedura del "rimborso anomalo" prevista dall'articolo 30-ter del decreto IVA, che consente di recuperare l'IVA indebitamente versata entro due anni dal pagamento, non è applicabile in questo caso. L'attribuzione retroattiva della partita IVA italiana è consentita solo se effettuata in un "termine ragionevole" dalla data della prima operazione di acquisto.
Conclusivamente, la società [ALFA] ha mancato i termini per richiedere il rimborso IVA e non può più recuperare l'eccedenza di imposta generata dalle operazioni passive svolte in Italia. La procedura del "rimborso anomalo" non è un'opzione percorribile, e l'attribuzione retroattiva della partita IVA italiana non è possibile a distanza di sette anni dalla prima operazione di acquisto.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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