La signora ALFA ha posto un quesito riguardante la fruizione del Superbonus 110%, prevista dall'art. 119 DL 34/2020. La ditta BETA, che aveva già eseguito circa il 70% dei lavori, ha emesso tre fatture il 29 dicembre 2023, senza indicare alcun conguaglio in denaro, poiché lo sconto in fattura previsto dall'art. 121 DL 34/2020, doveva essere applicato. Tuttavia, durante le procedure di asseverazione dopo il 31.12.2023, si è riscontrato che lo sconto era stato erroneamente applicato nel corpo della fattura, neutralizzando gli importi dei singoli interventi.
La signora ALFA ha ipotizzato di correggere l'errore emettendo note di variazione per integrare le fatture con la corretta indicazione dello sconto, in base all'art. 26 DPR 633/72. Successivamente, ha comunicato che la ditta aveva emesso le relative note di debito, l'asseverazione intermedia e le comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura, nel tentativo di sanare l'errore.
La risposta delle Entrate
La ditta fornitrice ha emesso, il 29 dicembre 2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l'IVA in rivalsa. Al riguardo, con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.
Le successive note di debito prodotte per rettificare le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, emesse il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto).
Inoltre, le nuove fatture replicano le precedenti fatture errate salvo che per l'addebito dell'IVA in rivalsa, poi assorbito anch'esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state ''stornate'' con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme.
L'Agenzia delle Entrate ha concluso che, poiché le fatture corrette sono state inviate al SdI il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%), e non nella misura del 110% come richiesto dalla signora ALFA. Il ravvedimento operoso non consente di retrodatare l'efficacia delle fatture per fruire dell'agevolazione al 110%. Di conseguenza, l'asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito devono essere modificate in base alla misura agevolativa effettivamente spettante.
Fonte: Risp. AE 9 luglio 2024 n. 146