martedì 09/07/2024 • 13:08
Il CNDCEC, con il pronto ordini 8 luglio 2024 n. 65, ha chiarito che le esperienze di collaborazione e affiancamento professionale non rilevano ai fini del calcolo dei 5 anni di esperienza richiesti per l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 65 dell'8 luglio 2024, il CNDCEC ha chiarito che ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi d'impresa eventuali esperienze maturate indirettamente in attività di collaborazione o di affiancamento professionale non rilevano. Le esperienze documentabili devono essere maturate in occasione dell'espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che dovrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, ai detti fini, attività di collaborazione o affiancamento di altri colleghi che sono i soggetti incaricati e, conseguentemente, responsabili dell'operazione di ristrutturazione.
Tale interpretazione del CNDCE trova sostegno nelle Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, secondo le quali le esperienze valevoli ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti sono quelle svolte personalmente dal professionista che chiede l'inserimento nell'elenco e che risultino documentate nei mandati professionali o incarichi giudiziali o ministeriali affidati al professionista medesimo.
L'esperto indipendente deve essere in possesso di adeguate conoscenze e preparazione professionale che gli consentano, in prima persona e senza la gerarchica assistenza del partner più anziano, di garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi.
Si ricorda che al fine dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi d'impresa, è previsto che Commercialisti e Avvocati iscritti al rispettivo Albo professionale da almeno 5 anni possano richiedere l'iscrizione qualora documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa (art. 3 c. 3 DL 118/2021). La disposizione è stata trasfusa nel vigente art. 13 c. 3 D.Lgs. 14/2019 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Non essendo intervenute novità circa le esperienze documentabili dal professionista richiedente l'iscrizione, esse risultano essere quelle indicate nel modello di domanda diffuso con l'informativa n. 74/2024.
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Corrado Ferriani
- Commercialista esperto in crisi d'impresa e diritto penale dell'economiaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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