sabato 06/07/2024 • 06:00
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 luglio 2024, n. 121, dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 144 e 146 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevedono l’ammissione al gratuito patrocinio e la prenotazione a debito delle spese per la liquidazione controllata.
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Il liquidatore di una procedura di liquidazione controllata chiede al giudice delegato di essere autorizzato a costituirsi nel reclamo proposto contro la sentenza di apertura della procedura stessa. Il giudice, nell'autorizzare la costituzione in giudizio, attesta l'indisponibilità di attivo per fare fronte alle spese del procedimento; ciò premesso, riconosce di non poter ammettere la procedura al patrocinio a spese dello Stato, né alla prenotazione a debito di spese di giustizia, posto che tali benefici non sono previsti per la liquidazione controllata.
Il giudice delegato, dunque, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 146 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui non ammettono né l'accesso della liquidazione controllata al patrocinio a spese dello Stato (art. 144), né la prenotazione a debito delle spese di tale procedura (art. 146).
L'ordinanza di remissione
Nel dettaglio, il giudice delegato sostiene che gli artt. 144 e 146 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia contrasterebbero con gli artt. 3 ...
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