La L. 4 luglio 2024 n. 95 di conversione del Decreto Coesione contiene alcune misure volte alla promozione dell'autoimpiego e dell'occupazione di giovani e donne attraverso la previsione di specifici esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di:
- giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato;
- donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, se residenti nelle regioni della Zona economica Speciale – ZES unica per il Mezzogiorno, o da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- lavoratori over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una regione della Zona economica Speciale – ZES unica per il Mezzogiorno, da parte di datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
Bonus Giovani
La disposizione riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono giovani under 35 (che non abbiano mai sottoscritto un contratto a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico. L'incentivo è concesso nella misura massima di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi e non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.
Per le assunzioni effettuate nei territori ubicati nelle regioni ZES unica Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l'esonero è incrementato fino a 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
L'esonero trova applicazione anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, mentre ne sono esclusi i rapporti di apprendistato; tuttavia, il beneficio spetta in presenza di una precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Possono beneficiare dell'esonero in parola i datori di lavoro che:
La norma prevede la “portabilità” del beneficio consentendone la fruizione anche con riferimento alle assunzioni di giovani che sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente dell'esonero.
Per conoscere le modalità attuative della misura in esame bisogna attendere un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'esonero, per la cui effettiva fruizione è necessario altresì attendere l'autorizzazione della Commissione Europea, è compatibile esclusivamente con la c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro di cui all'art. 4 D. Lgs. 216/2023 e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.
Bonus Donne svantaggiate
Il Decreto Coesione prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi INAIL), in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 di:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona economica Speciale – ZES unica per il Mezzogiorno oppure operanti in settori con disparità di genere;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
L'esonero spetta in relazione a ciascuna lavoratrice, assunta a tempo indeterminato nel periodo menzionato, nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per la durata massima di 24 mesi e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Per la sua spettanza è richiesta la realizzazione di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Anche il bonus donne, così come quello giovani, non è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote ed è compatibile esclusivamente con la c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 216/2023. Le modalità attuative dell'esonero saranno specificate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, coerentemente con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, e per la definizione dei rapporti con INPS incaricato della gestione e del monitoraggio della misura stessa.
Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
I datori di lavoro privato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, potranno fruire di un esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per la quota a loro carico (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Attenzione però, l'esonero non è generalizzato ma è destinato esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o un'unità produttiva ubicata nella ZES soggetti che abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno ventiquattro mesi. È previsto il meccanismo di portabilità che consente la fruizione del beneficio con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in argomento.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore che consente la fruizione dell'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca del beneficio e il recupero di quanto già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla portabilità della misura presso un diverso datore di lavoro.
Trovano conferma le condizioni di spettanza che, anche in questo caso, riguardano i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
Al pari degli altri incentivi esaminati, anche quello in esame è compatibile esclusivamente con la c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro dell'art. 4 del D. Lgs. n. 216/2023 più volte citato. Per l'effettiva applicazione del beneficio in esame è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.
Incentivo
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Destinatari
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Condizioni
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Importo
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Durata
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Assunzione under 35
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Datori di lavoro privati
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Assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa
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€ 500 mensili
€ 650 mensili nelle zone del Mezzogiorno
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24 mesi
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Donne svantaggiate
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Datori di lavoro privati
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Assunzione a tempo indeterminato con incremento occupazionale
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€ 650 mensili
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24 mesi
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ZES unica
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Datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione
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Assunzione a tempo indeterminato in una sede o unità produttiva nelle regioni ZES
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€ 650 mensili
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24 mesi
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Avvio attività in settori strategici
Infine, si segnala una importante disposizione a favore dell'autoimpiego contenuta nel Decreto Coesione. L'art. 21, infatti, dispone che al fine di incentivare l'occupazione giovanile, è riconosciuto un incentivo ai disoccupati con meno di 35 anni che tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviano sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Il beneficio si sostanzia nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi, nel limite di 800 euro mensili e per ciascun lavoratore con meno di 35 anni. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
In particolare, le imprese avviate possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del percipiente ed è erogato dall'INPS per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.
Anche in tal caso, il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 D.Lgs. 216/2023 (c.d. maxi-deduzione).
Fonte: L. 4 luglio 2024 n. 95 (GU 6 luglio 2024 n. 157)