giovedì 27/06/2024 • 06:00
Il MEF ha pubblicato il Decreto attuativo che introduce, per il solo 2024, la maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione, elevabile di un ulteriore 10% per i lavoratori svantaggiati, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato. La deduzione si esercita solo ai fini IRPEF e IRES; non riguarda l'IRAP.
Il Decreto del MEF pubblicato il 25 giugno è attuativo rispetto alle previsioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 216/2023, che si ritiene utile richiamare: “Per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 e avendo riferimento ai titolari di redditi di impresa, nonché agli esercenti arti e professioni, ai fini della determinazione del reddito, è riconosciuta la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, unitamente ad un'ulteriore deduzione, qualora ricorra l'assunzione, sempre con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, ai sensi dell'Allegato 1 del medesimo decreto in commento, ovverosia dei lavoratori svantaggiati”.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicabilità della predetta deduzione con le relative maggiorazioni si identificano come segue, ai sensi dell'art. 73 TUIR:
Di contro, non possono beneficiare della maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni le imprese soggette a procedura di liquidazione ordinaria o giudiziale, o ad altre procedure di gestione della crisi.
Ai fini dell'applicabilità della misura, è necessario che i soggetti che pongono in essere le nuove assunzioni nel corso dell'anno 2024 abbiano esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti la data del 1° gennaio 2024, ovvero nei 366 giorni antecedenti l'eventuale periodo che comprenda il 29 febbraio.
Nel caso specifico di gruppi societari, le condizioni che di seguito verranno illustrate dovranno essere rispettate anche avendo a riferimento i valori di gruppo.
Requisiti
Il primo paletto posto dalla norma in commento è rappresentato dal c.d. “incremento occupazionale”, ovvero dall'aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione del suddetto valore, occorre tenere presente quanto segue:
Misura
Il costo del personale da assumere come riferimento per la determinazione della maggiorazione è il seguente: il minore importo tra quello riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (risultante dal C.E. ex art. 2425 c.c.) e l'incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023 (riportato nella medesima sezione del C.E.).
Tale costo viene maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% nella generalità dei casi.
Inoltre, tale costo viene ulteriormente incrementato di un importo pari al 10% (quindi, complessivamente è possibile ottenere una maggiorazione del 30%), in caso di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'Allegato 1 D.Lgs. 216/2023, considerati molto svantaggiati, ovvero:
Determinazione del costo del lavoro
Il costo del lavoro che potrà essere oggetto di maggiorazione (si fa specifico riferimento all'art. 2425 c.c. con elencazione tassativa dei componenti di costo che lo formano), al verificarsi dei requisiti menzionati, comprende:
Non si può prescindere, nella definizione del costo del lavoro, dal criterio temporale di imputabilità dei costi del lavoro, che si basa sull'applicazione:
Esempio
MAXI DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO: ESEMPIO |
|||
---|---|---|---|
RISPETTO REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO |
|||
Attività esercitata per l’intero periodo d’imposta 2023 |
Dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2023 |
Media occupati a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 |
Verifica incremento occupazionale |
Sì |
5 |
6 |
Sì |
ASCOLTO COSTO DEL LAVORO E CALCOLO MAGGIORAZIONE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Costo complessivo del lavoro 2023 |
Costo complessivo del lavoro 2024 |
Incremento |
Costo effettivo nuovi assunti a tempo indeterminato 2024 |
Criterio del minor valore |
Maxi deduzione |
Risparmio IRES |
100.000,00 € |
120.000,00 € |
20.000 € |
24.000 € |
20.000 € |
20.000 € x 120%= 24.000 € |
24.000 € x 24% = 5.760 € |
Fonte: DM MEF 25 giugno 2024
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Francesco Geria
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