lunedì 24/06/2024 • 16:27
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 24 giugno 2024 n. 140, ha chiarito quale percentuale di detrazione Superbonus è possibile applicare, in caso di sconto in fattura, a una fattura scartata dallo SdI e riemessa entro 5 giorni.
redazione Memento
Con la risposta n. 140 del 24 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la trasmissione della fattura allo SdI avviene regolarmente nei termini (di cui all'art. 21 e s. DPR 633/72), lo scarto successivo e la nuova emissione nei 5 giorni successivi non inficiano la validità della data di primo invio allo SDI e la fattura si considera tempestivamente emessa.
Nel caso di specie, l'istante in data 28/12/2023 ha emesso verso un privato una fattura per un superbonus 110%, scartata dallo SdI, per cui è stata rinviata con lo stesso numero e data. Il documento nel cassetto fiscale compare nell'elenco delle fatture emesse nel mese di dicembre 2023. La domanda è se la fattura debba essere considerata emessa nel 2023, con l'applicazione della detrazione del 110%, o con la detrazione ridotta al 70% per l'anno 2024.
In merito, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che una fattura scartata dallo SdI non ha esistenza giuridica e non può considerarsi emessa. Tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sè l'emissione tempestiva se il problema viene corretto nei 5 giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso. Pertanto, se la fattura è emessa e trasmessa allo SdI nei termini di legge, con lo stesso numero e data, è considerata tempestiva. L'emissione della fattura deve essere contestuale al pagamento o all'equivalente sconto, e la fattura deve essere trasmessa allo SdI entro i termini legali.
In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'art. 21 c. 4 DPR 633/72 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate condivide la soluzione ipotizzata dal contribuente secondo cui la fattura può essere considerata trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, con applicazione dell'aliquota del 110%.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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