Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto che disciplina, nella materia delle cripto-attività, in continuità e in connessione complementare con il Regolamento MiCA, l’attività di vigilanza, di controllo, nonché le violazioni, le situazioni patologiche in genere e il regime sanzionatorio.
Vigilanza: Consob e Banca d'Italia
Le competenze in materia di vigilanza sono affidate a Consob e Banca d’Italia. Si tratta di competenze complementari che si distinguono per ambiti di operatività e obiettivi specifici.
In particolare, il potere di vigilanza della Consob sulle cripto-attività sarà esercitato in questi ambiti:
- osservanza delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori del mercato delle cripto-attività;
- pubblicazione e contenuto del white paper delle cripto-attività;
- comunicazioni di marketing e informazione continua ai possessori di token collegati ad attività.
La Consob dispone di poteri d’indagine, come l'audizione personale, l'ispezione e la raccolta d’informazioni dai soggetti vigilati. Essa può imporre sanzioni amministrative e disporre misure correttive in caso di violazioni normative.
Essa, inoltre sarà il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l’AESFEM (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) e con le autorità competenti degli altri Stati membri.
La Consob avrà anche poteri finalizzati alla tutela degli investitori. Nello specifico, essa garantisce che gli emittenti di token e i prestatori di servizi per le cripto-attività agiscano nel miglior interesse dei possessori di token. Vigilerà inoltre sulla gestione dei conflitti di interesse e sulle procedure di trattamento dei reclami.
Le competenze della Banca d’Italia riguarderanno anzitutto una vigilanza prudenziale: essa vigilerà sull'adeguatezza patrimoniale e sul contenimento del rischio degli emittenti di token collegati ad attività e dei prestatori di servizi per le cripto-attività; inoltre, anche la Banca d’Italia disporrà di poteri d’indagine e di vigilanza, compresa la possibilità di effettuare ispezioni e raccogliere informazioni. Potrà imporre sanzioni amministrative e misure correttive, inclusa la sospensione delle operazioni in caso di gravi irregolarità.
La Banca d’Italia avrà anche un ruolo nella gestione della crisi, sarà responsabile delle procedure di risoluzione per gli emittenti di token e i prestatori di servizi per le cripto-attività. Potrà disporre la liquidazione coatta amministrativa e altre misure straordinarie in caso di gravi perdite patrimoniali o insolvenza.
Essa, inoltre, vigilerà sul corretto funzionamento del sistema dei pagamenti, garantendo la sicurezza e l'efficienza delle transazioni finanziarie.
Tra le due autorità, dunque, il focus regolamentare viene così ripartito:
- Consob: si concentra sulla trasparenza del mercato, la correttezza delle informazioni e la tutela degli investitori.
- Banca d'Italia: si focalizza sulla stabilità finanziaria, la vigilanza prudenziale e la sorveglianza sul sistema dei pagamenti.
Violazioni e sanzioni
Il D.Lgs. prevede una serie di violazioni specifiche e relative sanzioni sia di natura penale che amministrativa. Queste riguardano principalmente la regolamentazione delle cripto-attività, la trasparenza del mercato, la tutela degli investitori e la corretta gestione delle attività finanziarie. Nello specifico, viene introdotto il reato di abusivismo (art. 30), punito da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.066 a 10.329 euro. Esso riguarda chiunque offre al pubblico token collegati ad attività, presta servizi per le cripto-attività, emette token di moneta elettronica o offre al pubblico token di moneta elettronica senza le necessarie autorizzazioni.
Le violazioni delle disposizioni del Regolamento 2023/1114/UE (art. 31) prevedono un trattamento sanzionatorio amministrativo. Esse riguardano essenzialmente l’inosservanza delle disposizioni relative alla trasparenza, alla gestione dei conflitti di interesse, alle comunicazioni di marketing, all'informazione continua ai possessori di token e alle norme tecniche di regolamentazione e attuazione. Le sanzioni per Persone giuridiche vanno da 30.000 a 5 milioni di euro o fino al 3% del fatturato totale annuo per violazioni minori; fino al 12,5% del fatturato per violazioni più gravi. Per le persone fisiche, si va invece da 5.000 a 700.000 euro.
Le violazioni delle norme sulle informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 33) consistono nell’ abuso di informazioni privilegiate, nella comunicazione illecita di informazioni privilegiate e nella manipolazione del mercato. Esse prevedono una sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro.
Viene prevista anche la responsabilità dell'Ente (art. 34) per le violazioni commesse nell’interesse o a vantaggio dell'Ente riguardanti l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.
La sanzione va da 30.000 a 15 milioni di euro o fino al 15% del fatturato totale annuo.
L'Ente non è responsabile se dimostra che le persone hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
Da ultimo, viene punita anche l’omessa collaborazione o mancato seguito nell'ambito di indagini (art. 35) con sanzioni da 30.000 a 5 milioni di euro o fino al 10% del fatturato totale annuo, per le persone giuridiche, e da 5.000 a 5 milioni di euro, per le persone fisiche.
Completa il quadro la previsione di misure accessorie (art. 36, interdizione dalle funzioni di gestione). In caso di gravi violazioni, può essere applicata l'interdizione, per un periodo da 6 mesi a 3 anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività.
Le sanzioni amministrative sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato senza ritardo sul sito internet dell'autorità che lo ha adottato.
Potere ispettivo
Sul piano ispettivo, le autorità di vigilanza hanno poteri di intervento e indagine. Esse possono condurre ispezioni, raccogliere informazioni e irrogare sanzioni amministrative.
La Banca d'Italia e la Consob possono anche procedere a perquisizioni e sequestri previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Nell’attività di vigilanza, la Banca d'Italia e la Consob collaborano con altre autorità nazionali e internazionali per garantire un'efficace vigilanza e regolamentazione del mercato delle cripto-attività.
Con questo Decreto, la regolamentazione giuridica delle cripto-attività in Italia compie un ulteriore passo avanti e comincia a delinearsi uno scenario con il quale dobbiamo familiarizzare, perché il fenomeno delle criprto-attività è solo agli inizi e la tendenza sarà quella di un suo ampliamento e una sua diffusione crescenti.
Fonte: Com. Stampa Consiglio dei Ministri n. 87