martedì 18/06/2024 • 14:31
Il Ministero del Lavoro, con Interpello 23 maggio 2024 n. 3 appena pubblicato, si esprime circa l’utilizzo degli strumenti di realtà virtuale come metodo di erogazione di percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
redazione Memento
Il ministero del Lavoro, con Interpello n. 3 del 23 maggio 2024 appena pubblicato, risponde al seguente quesito dell'Università di Siena:
“Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell'efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l'attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell'art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
Il parere del ministero del Lavoro
Il ministero del Lavoro innanzitutto premette che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, dispone che: “La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento”.
Lo stesso ministero ricorda di favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”, prevedendo, tra l'altro, nel capoverso successivo, l'utilizzo della modalità di apprendimento e-learning.
Come segnalato nel quesito, l'art. 20 DL 36/2022 conv. in L. 79/2022 prevede la possibilità per l'INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra gli altri, di “di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro.
Tanto premesso, la Commissione ritiene che, nelle more dell'adozione del nuovo Accordo Stato Regioni relativo alla formazione, le modalità di erogazione della stessa e le metodologie di insegnamento/apprendimento devono essere ricondotte nell'ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia.
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