sabato 15/06/2024 • 06:00
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, se il vincolo della soggezione del lavoratore al potere direttivo non è agevolmente apprezzabile, è necessario fare ricorso a criteri complementari e sussidiari che possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione. A ribadirlo è la Cassazione con ordinanza 7 giugno 2024 n. 15949.
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Nella fattispecie in esame la Corte d'appello territorialmente competente, con propria sentenza, confermava la decisione di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da un lavoratore nei confronti del titolare della tipografia presso cui aveva prestato la propria attività lavorativa. Domanda questa volta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dal 1978 alla cessazione del rapporto stesso avvenuta nel 2010 e, per l'effetto, la corresponsione delle differenze retributive varie, quantificate in Euro 178.316.
In particolare, la Corte distrettuale riteneva che tutti gli elementi istruttori acquisiti non fossero sufficienti a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro in relazione ai parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il lavoratore soccombente decideva così di ricorrere in cassazione affidandosi ad un unico motivo.
Il lavoratore riteneva che in giudizio fosse emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del quale aveva svolto le mansioni di tipografo e gli era stata riconosciuta una retribuzione, sia pure saltuaria.
A suo avviso era ravvisabile sia il vincolo della subordinazione sia ...
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