Come ormai (purtroppo) d'abitudine, il Legislatore si accinge a mettere mano (in questo caso, per l'ennesima volta) a un testo legislativo entrato in vigore nemmeno 2 anni orsono; e lo fa con un Decreto articolato - il cd. Correttivo - che incide in modo più o meno sostanziale su numerosi articoli del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Gli interventi
A una prima lettura e salvo miglior approfondimento, gli interventi più interessanti paiono essere i seguenti:
l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza di cui all'art. 4 D.Lgs. 14/2019 viene esteso a “ogni altro soggetto interessato” alla regolazione della crisi e/o dell'insolvenza e non è più limitato ai soli debitore e creditori;
la previsione in capo all'esperto della composizione negoziata della crisi del dovere non solo di verificare la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore, ma anche di dare conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati (art. 16 D.Lgs. 14/2019);
l'introduzione del nuovo c. 5 dell'art. 16 D.Lgs. 14/2019, secondo cui “Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario”;
la possibilità di proroga dell'incarico dell'esperto per ulteriori 180 giorni quando lo richiedono - non più “tutte le parti”, bensì - l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative (e l'esperto vi acconsente);
l'aggiunta all'art. 18 D.Lgs. 14/2019 in tema di misure protettive del c. 5-bis, a norma del quale, “Fermo quanto previsto dal comma 5, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive, non possono, dal momento della conferma delle stesse, mantenere la sospensione delle linee di credito accordate e non utilizzate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, determinata dall'applicazione della vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 16, comma 5”;
l'aggiunta all'art. 22D.Lgs. 14/2019 del c. 1-ter, che stabilisce che “La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e si applica l'articolo 6, comma 2”;
la previsione - con l'introduzione all'art. 23 dei c. 2-bis e 2-ter - della possibilità per l'imprenditore, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, di formulare all'Agenzia delle Entrate, agli Enti pubblici territoriali, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, all'INPS e all'INAIL una proposta di transazione fiscale, vale a dire: un accordo transattivo, che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. L'accordo, tuttavia, si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di grave inadempimento (ad esempio: per mancato pagamento di almeno 3 rate consecutive oppure delle somme dovute entro il termine di 90 giorni dalla scadenza stabilita). Il correttivo, invece, continua a non prevedere l'estensione della transazione fiscale a strumenti di regolazione della crisi diversi dall'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63) e dal concordato preventivo (art. 88), nel cui contesto è attualmente contemplata;
la previsione (art. 25-bis, c. 4) per cui il piano di rateazione può essere concesso dall'Agenzia delle Entrate fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto;
un maggior rigore nella concessione della proroga dei termini in caso di domanda ex art. 44 di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione di cui all'art. 39, in quanto i “giustificati motivi” devono essere ora anche “comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza”; maggior rigore, al quale fa tuttavia da contraltare l'introduzione all'art. 44 del c. 1-bis, per cui “Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera a), … non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile”;
la possibilità per il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, di richiedere al Tribunale ulteriori misure cautelari e protettive atipiche, “anche diverse da quelle di cui al primo periodo”, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 54, c. 1);
una miglior individuazione del contenuto dei piani attestati di risanamento di cui all'art. 56 mediante la riformulazione integrale del c. 2;
l'aggiunta all'art. 57D.Lgs. 14/2019 del c. 4-bis, che prevede che con la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (o anche successivamente) il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie;
la previsione nell'ambito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (c.d. PRO) della possibilità per l'imprenditore di chiedere, anche prima dell'omologazione, l'autorizzazione a trasferire in qualunque forma - purché nel rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente - l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, c. 2, c.c., quando ciò sia funzionale alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, fermo restando l'art. 2112, c.c., a tutela dei lavoratori
l'abrogazione della revocabilità d'ufficio per atti in frode sia della sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato (art. 72 D.Lgs. 14/2019), sia della sentenza di omologazione del concordato minore (art. 82 D.Lgs. 14/2019);
una più puntuale disciplina del procedimento di apertura della procedura di concordato minore di cui all'art. 78 D.Lgs. 14/2019;
la precisazione, all'art. 84 D.Lgs. 14/2019, che nel concordato preventivo in continuità aziendale il valore di liquidazione del patrimonio è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al c. 5, e che per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo;
una ancor più dettagliata disciplina del contenuto del piano di concordato di cui all'art. 87 D.Lgs. 14/2019, con l'introduzione ex novo al c. 1 della lett. p-bis, in virtù della quale, laddove necessario, nel piano deve essere indicato un fondo rischi con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia pubblica e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito;
un ampliamento dei poteri del commissario giudiziale nel concordato in continuità aziendale, il quale può ora affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta prima del voto (art. 92 D.Lgs. 14/2019);
l'introduzione del nuovo art. 93-bis D.Lgs. 14/2019, che prevede la reclamabilità - nell'ambito nella procedura di concordato preventivo - dei Decreti del Giudice Delegato e del Tribunale ex art. 124, nonché degli atti e delle omissioni del Commissario o del Liquidatore Giudiziale ex art. 133;
l'esclusione della prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti anche se previsti nel piano; restano invece prededucibili (soltanto) i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo omologato (art. 101 D.Lgs. 14/2019);
l'introduzione all'art. 109 D.Lgs. 14/2019 del c. 5-bis, che stabilisce che, quando sono approvate dai creditori più proposte di concordato che si fondano su piani differenti, è sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuità aziendale;
la previsione - attraverso il nuovo art. 114-bis - di disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità quando il piano prevede appunto la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda;
la riformulazione dell'art. 116D.Lgs. 14/2019 in tema di trasformazione, fusione o scissione nell'ambito del concordato preventivo;
la previsione - attraverso il nuovo art. 118-bis - di un'apposita disciplina per il caso di modifiche sostanziali al piano resesi necessarie per l'adempimento della proposta dopo l'omologazione del concordato: l'imprenditore può richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'art. 87, c. 3, comunicando la proposta modificata al Commissario Giudiziale, che riferisce al Tribunale;
l'obbligo per il Curatore designato di verificare, prima di accettare l'incarico, “la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione” e di darne atto nell'accettazione (art. 126 D.Lgs. 14/2019);
la previsione di una sorta di silenzio-assenso del Comitato dei creditori quando, chiamato a esprimere il proprio parere, questo non viene comunicato al Curatore nel termine di 15 giorni dalla richiesta o nel diverso termine assegnato in caso di urgenza (art. 140): questo meccanismo, tuttavia, è previsto solo in caso di pareri non vincolanti;
l'aggiunta all'art. 173 del c. 3-bis, il quale prevede che, in caso di contratto preliminare pendente avente a oggetto l'abitazione principale o la sede principale dell'attività d'impresa del promissario acquirente, il creditore ipotecario può contestare, con l'impugnazione di cui all'art. 206 c. 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto: se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene, salvo che il promissario acquirente prima non esegua il pagamento della differenza;
la modifica del c. 4 dell'art. 173 D.Lgs. 14/2019, per cui gli acconti corrisposti dal promissario acquirente dell'immobile prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa, non più in misura pari alla metà dell'importo, bensì “in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili”;
la modifica dell'art. 189 D.Lgs. 14/2019 in tema di effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato;
la rimessione al Giudice Delegato, anziché al Tribunale, della decisione di non luogo a procedere con l'accertamento del passivo in caso di previsione di insufficiente realizzo: il relativo Decreto è reclamabile davanti al Tribunale, anziché davanti alla Corte d'Appello (art. 209 D.Lgs. 14/2019);
l'esclusione della necessità di approvazione del programma di liquidazione da parte del Comitato dei creditori, il quale può comunque “proporre modifiche al programma presentato” dal Curatore (art. 213 D.Lgs. 14/2019);
la previsione della facoltà per il Curatore di cedere non solo le “azioni revocatorie concorsuali” pendenti, ma più in generale “le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie” (art. 215 D.Lgs. 14/2019);
nel concordato nella liquidazione giudiziale non è più previsto che sia il Comitato dei creditori, in caso di pluralità di proposte, a scegliere quella da sottoporre ai creditori: ora tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il Curatore e il Comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti (art. 241 D.Lgs. 14/2019);
la modifica - ad opera dell'art. 41 del Correttivo - delle norme in tema di liquidazione controllata del sovraindebitato, con l'introduzione ex novo dell'art. 275-bis in tema di crediti prededucibili e l'abrogazione della disciplina relativa ai creditori posteriori di cui all'art. 277 D.Lgs. 14/2019;
Il Correttivo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; e le disposizioni in esso contenute si applicheranno “alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislati vo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.