giovedì 06/06/2024 • 12:44
L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 5 giugno 2024 n. 257290, ha stabilito che in caso di indebita cessione di crediti d'imposta, se manca il domicilio fiscale del beneficiario, la competenza all'emanazione dell'atto di recupero deve essere fatta dalla Direzione Provinciale dell'AE.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 257290 del 5 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in caso di indebita cessione di crediti d'imposta di cui all'art. 38 bis c. 1 lett. g) DPR 600/73, se manca il domicilio fiscale del beneficiario, la competenza all'emanazione dell'atto di recupero deve essere fatta dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove detta violazione è stata commessa.
Nell'ipotesi di cessione di crediti di imposta mancanti dei requisiti di legge, il luogo della commissione è il domicilio fiscale del cessionario al momento di utilizzo del credito.
La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione di cui ai punti precedenti, è individuata nell'Allegato A del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, in generale, l'art. 38 bis c. 1 lett. g) DPR 600/73 prevede che la competenza all'emanazione dell'atto di recupero di crediti inesistenti e non spettanti è dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto, individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 DPR 600/73 al momento della commissione della violazione.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonchè quelli considerati residenti ai sensi dell'art. 2 c. 2-bis DPR 917/86 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manca, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle precedenti disposizioni, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
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