giovedì 30/05/2024 • 06:00
In tema di fusione per incorporazione, la società incorporata, ancorché estinta, qualora insolvente, è assoggettabile alla liquidazione giudiziale entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Lo stabilisce la Cassazione con sentenza 23 maggio 2024 n. 14414.
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Il socio controllante della società Alfa e della società Beta, al fine di mettere in sicurezza la società Alfa che versa in stato di insolvenza, delibera un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della prima nella seconda, con conseguente estinzione e cancellazione dell'incorporata.
Nell'anno successivo alla cancellazione, su ricorso del Pubblico Ministero, Alfa viene dichiarata fallita.
La società propone reclamo, che viene respinto; e contro la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato l'assoggettabilità a fallimento della società incorporata in ragione del ritenuto effetto estintivo dell'operazione di fusione e valutato come irrilevante ogni accertamento circa la solvibilità della società incorporante.
La tesi della fallita
Secondo la ricorrente Alfa, la tesi che afferma l'autonoma fallibilità post-fusione della società incorporata sarebbe incoerente con la configurazione dell'istituto della fusione quale strumento utile anche alla soluzione delle crisi di impresa, come si può evincere dalla lettura combinata degli artt. 2501 c.c. e 160 l. fall., nonché, oggi, art. 116 CCII; sarebbe...
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