mercoledì 29/05/2024 • 06:00
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024 n. 123, la conversione in Legge del DL 39/2024 (DL Agevolazioni fiscali) che prevede diverse novità in tema di Superbonus, bonus edilizi, crediti d'imposta per le imprese, contraddittorio e ravvedimento speciale.
La L. 23 maggio 2024 n. 67 di conversione del DL Agevolazioni fiscali (DL 39/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024 n. 123.
Le principali novità riguardano:
1) Superbonus, bonus barriere architettoniche e Sismabonus e Sismabonus acquisti: le detrazioni per le spese sostenute nel 2024 sono ripartite in 10 quote annuali (art. 4-bis);
2) banche e assicurazioni: la compensazione di crediti Superbonus con debiti previdenziali dal 2025 non è più possibile (art. 4-bis);
3) bonus ristrutturazioni:
Remissione in bonis
Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’art. 121, comma 1, lettere a) e b) DL 34/2020, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024 (art. 2).
Cessione dei crediti e sconto in fattura per i bonus edilizi
Con riguardo agli interventi di efficientamento energetico ed edilizi agevolabili elencati all'art. 121, comma 2, del DL 34/2020, a partire dal 30 marzo 2024, si restringe l'elenco dei soggetti per cui è concessa la deroga al generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione del credito d'imposta o allo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale. Viene infatti abrogato il primo periodo del comma 3-bis dell'art. 2 del Dl 11/2023, che prevedeva l'esonero dal divieto in parola per i seguenti soggetti:
Viene inoltre prevista (art. 1) una deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta anche per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano già state presentante. La spesa erariale derivante da tale deroga non può eccedere, in ogni caso, € 400 milioni per l'anno 2024.
Nonostante le restrizioni introdotte dall'art. 1 comma 1 del DL Agevolazioni fiscali, si prevede, comunque, che le deroghe previste dall'art. 2, comma 3-bis, primo periodo, del DL 11/2023, in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dallo stesso Decreto, continuino ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali alla data del 30 marzo 2024 risultino presentate le comunicazioni o le istanze richieste dalla legge a seconda della tipologia degli interventi e dei soggetti interessati (es. adozione delibera assembleare e presentazione della CILA per gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119 Dl 34/2020 ed effettuati da condomini).
Fondo per la concessione di contributi nei territori interessati dagli eventi sismici
Viene costituito un fondo (art. 2), con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1.
Compensazione dei crediti d'imposta da bonus edilizi
Viene prevista (art. 4) la sospensione dell'utilizzo di tali crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Viene inoltre meglio definito il divieto imperativo introdotto dalla legge di bilancio 2024, in vigore dal 1° luglio 2024, secondo il quale è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 100.000 euro con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Bonus 5.0, 4.0 e procedura di riversamento spontaneo per ricerca e sviluppo
Il DL Agevolazioni fiscali (art. 6) prevede la spettanza del credito d'imposta 5.0 per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. In questo modo saranno agevolabili anche gli investimenti effettuati nel 2024 antecedenti all'entrata in vigore del provvedimento in questione.
Passa da quotidiano a mensile l'obbligo per il Gestore servizi energetici di trasmettere al MIMIT l'elenco delle imprese che hanno comunicato la fruizione del bonus e l'importo del credito prenotato. Il Gestore servizi energetici dovrà effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate qualora emerga la fruizione, anche parziale, del credito in assenza dei relativi presupposti.
Tra le comunicazioni periodiche da trasmettere, viene ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio.
In tema di bonus 4.0, relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi e a quelli in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese devono comunicare telematicamente l'ammontare degli investimenti effettuati, la ripartizione del bonus negli anni e la relativa fruizione.
Relativamente al bonus ricerca e sviluppo è prorogato:
Ravvedimento speciale
Slitta al (art. 7):
Coloro che entro il 30 settembre 2023 non hanno perfezionato il ravvedimento speciale possono provvedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 o in rate successive.
Principio del contraddittorio
È stata inserita nel DL Agevolazioni fiscali una norma interpretativa volta a escludere il principio del contraddittorio per alcune tipologie di atti. L'art. 7-bis specifica che l'art. 6-bis c.1 Statuto dei diritti del contribuente, si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
Inoltre, tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con decreto del MEF, rientrano anche quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.
Novità in materia di ACE
In materia di ACE si prevede (art. 5):
Le altre novità
Le altre novità previste dal DL Agevolazioni fiscali sono:
Fonte: DL 39/2024 conv. in L. 67/2024 (GU 28 maggio 2024 n. 123)
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