venerdì 24/05/2024 • 10:26
L’INPS, con Circ. 23 maggio 2024 n. 68, chiarisce l’ambito applicativo del prepensionamento dei poligrafici, in seguito al nuovo stanziamento di risorse previsto dall’ultima Legge di Bilancio fino al 2027.
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 141, L. 213/2023) ha previsto lo stanziamento di nuove risorse economiche (fino al 2027) con riferimento al trattamento di pensione anticipata nel settore dell'editoria (art. 1, c. 500, L. 160/2019).
Di conseguenza l'INPS, con la Circolare n. 68 del 23 maggio 2024, fornisce alcuni chiarimenti applicativi, con particolare riferimento al periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Chiarimenti in merito ai requisiti per accedere al prepensionamento
Il prepensionamento trova applicazione esclusivamente nei confronti dei “lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”. I lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con DM al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal ministero del Lavoro
A seguito dell'autorizzazione di ulteriori risorse, resta comunque ferma la necessità che i predetti piani siano stati presentati al ministero del Lavoro entro il 31 dicembre 2023.
Inoltre, fermo restando il perfezionamento del requisito contributivo ridotto di 35 anni entro il 31 dicembre 2023, il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024. Conseguentemente, il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.
L'ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni decorrenti:
- dall'ammissione al trattamento di CIGS, se il lavoratore ha già maturato il requisito contributivo richiesto;
- dalla maturazione dell'anzianità contributiva, se il lavoratore perfeziona il requisito nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale.
Attività di monitoraggio dell'INPS
I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti e l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento, assegnando la priorità secondo l'ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.
Tutte le istanze che, in termini prospettici, prevedano una spesa successiva al 2027 non possono essere accolte dall'INPS.
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