lunedì 20/05/2024 • 09:59
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'infografica in cui viene descritta la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 in tema di locazioni brevi, per le quali l'aliquota sull'affitto del secondo immobile sale al 26%.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'infografica in cui analizza per quali immobili è possibile scegliere la cedolare secca, come registrare l'atto di locazione per fruire di questo regime, quali sono le aliquote previste per le locazioni a seconda che siano ordinarie, a canone concordato o locazioni brevi.
Inoltre, nell'infografica dell'Agenzia delle Entrate:
In particolare, tra i chiarimenti dati con la circolare n. 10 del 10 maggio 2024, l'Agenzia ha precisato che la cedolare secca con aliquota al 26% si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione.
Nulla cambia invece per la prima o unica abitazione affittata che sconta l'aliquota al 21%. Nuove regole anche per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni che, all'atto del pagamento al locatore, dovranno sempre operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% a titolo d'acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.
Il documento di prassi, inoltre, illustra nel dettaglio la disposizione con cui la Legge di Bilancio 2024 adegua la legislazione nazionale al contenuto della sentenza sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 22 dicembre 2022.
Pertanto, l'aliquota dell'imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d'imposta per cui fruire dell'aliquota ridotta del 21%.
La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.
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di
Emiliano Covino - Avvocato cassazionista, Professore aggiunto Unitus, Ricercatore Tor Vergata
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Maurizio Tarantino
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