lunedì 20/05/2024 • 06:00
La formazione in materia di sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro, senza comportare oneri economici per il lavoratore; il datore di lavoro può richiedere che essa avvenga oltre il normale orario, fermo restando l'applicazione delle maggiorazioni retributive. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 10 maggio 2024 n. 12790.
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Nel caso in esame un lavoratore, con mansioni di “addetto al centralino”, con orario dalle ore 3:45 alle 10:15, era stato sospeso per circa 9 mesi dal datore di lavoro senza retribuzione mediante provvedimento di collocamento in aspettativa d'ufficio. Ciò in quanto aveva omesso di partecipare al corso sulla sicurezza di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 ore di 3 ore), frequentandolo solo tra novembre e dicembre 2014.
Il lavoratore aveva impugnato giudizialmente il provvedimento de quo, vedendosi rigettare in primo grado il ricorso. Avverso la pronuncia di primo grado il lavoratore decideva di ricorrere in appello.
La Corte distrettuale, nel formulare la sua decisione, riteneva che il lavoratore fosse comunque tenuto ad effettuare la formazione nell'orario fissato dalla società, qualificando tale partecipazione, ai fini della retribuzione, come prestazione di lavoro straordinario (esigibile dalla società medesima) allorquando fosse svolta al di fuori dell'orario di lavoro normalmente osservato.
Oltretutto, in giudizio emergeva che al lavoratore era stata data la possibilità di frequentare il corso a Sassari o ad Olbia e che il piano formativo, predisposto in...
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