venerdì 17/05/2024 • 13:02
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 17 maggio 2024 n. 108, ha chiarito che all'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana si applica la registrazione con prenotazione a debito per metà.
redazione Memento
Con la risposta n. 108 del 17 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi di procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione. L'ipotesi di registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, del caso di specie, ricade tra le fattispecie di cui all'art. 59 c. 1 lett. a) DPR 131/86, trattandosi di registrazione di provvedimento in cui è parte un'amministrazione dello Stato.
Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto che secondo quanto rappresentato l'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana degli Istanti ha statuito anche la compensazione delle spese processuali, si applica la registrazione con prenotazione a debito per la metà dell'imposta di registro, con liquidazione dell'imposta di registro per la restante metà a carico degli istanti.
Si ricorda che sono soggetti all'imposta di registro gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato (art. 37 DPR 131/86). L'articolo 8 della Tariffa Parte I DPR 131/86 contiene un'elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta; a tali atti è riconducibile il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 8 c. 1 lett d) - atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale).
L'art. 10 DPR 131/86 dispone che sono obbligati a chiedere la registrazione i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.
Secondo l'art. 59 c. 1 lett. a) DPR 131/86 si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.
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