lunedì 13/05/2024 • 12:07
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 13 maggio 2024 n. 104, ha confermato l'applicazione del regime di esenzione da ritenuta nel caso di partecipazione nel fondo immobiliare italiano detenuta da un fondo pensione per il tramite di una società veicolo residente in Canada.
redazione Memento
Con la risposta n. 104 del 13 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sull'esenzione dall'applicazione della ritenuta (di cui all'art. 7 c. 3 DL 351/2001) nell'ambito di un investimento da fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani.
Si ricorda preliminarmente che i fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (cfr. Circ. AE 9 marzo 2011 n. 11/E e Circ. AE 15 febbraio 2012 n. 2/E).
Per quanto concerne il regime fiscale a cui fare riferimento, l'art. 7 c. 3 DL 351/2001 ha previsto che la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al Reg. UE 2019/1238 e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella white list nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Il citato regime di non imponibilità si applica non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche qualora l'investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l'investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi white list (cfr. Circ. AE 15 febbraio 2012 n. 2/E, Ris. AE 18 luglio 2013 n. 54/E). Pertanto, l'investimento indiretto effettuato tramite veicoli societari nel fondo immobiliare italiano è stato ritenuto valido ai fini del regime di esenzione in virtù della detenzione totalitaria del veicolo da parte dei soggetti esteri.
Nel caso di specie, gli Istanti dichiarano che il Fondo Pensione di diritto canadese (Paese incluso nella white list) possiede gli stessi requisiti sostanziali e la stessa finalità di investimento di un fondo pensione italiano e che la società, che amministra e gestisce il Fondo Pensione, è sottoposta a vigilanza prudenziale. Detto Fondo pensione investe nel Fondo Immobiliare Italiano mediante il Veicolo, società residente in Canada (Paese incluso nella white list), il cui capitale è interamente detenuto dalla società per conto del Fondo Pensione.
Tenuto conto che nel caso di specie la partecipazione da parte del Fondo Pensione in società veicolo può avvenire, ai sensi di specifiche previsioni normative canadesi, anche per il tramite di società partecipate dalla società che amministra e gestisce il predetto fondo, nell'interesse di quest'ultimo e a valere sul patrimonio separato della Società di pertinenza del fondo, si ritiene che non rilevi la circostanza che la partecipazione nel Fondo Immobiliare Italiano sia detenuta dal Fondo Pensione per il tramite del Veicolo. Pertanto, ai proventi distribuiti dal Fondo Immobiliare Italiano si applica il regime di esenzione previsto dell'art. 7 c. 3 DL 351/2001.
In linea con quanto chiarito nella Ris. AE 18 luglio 2013 n. 54/E, ai fini della verifica dei requisiti richiesti per beneficiare del predetto regime di esenzione, il Veicolo deve rilasciare alla Società di Gestione del Risparmio SGR (ovvero all'intermediario depositario delle quote) un'autocertificazione attestante la propria residenza in Canada e che sia partecipato interamente dal Fondo Pensione canadese. Inoltre, è necessario che venga fornita un'autocertificazione del Fondo Pensione canadese che attesti la residenza dello stesso nel predetto Paese white list, nonché l'attestazione rilasciata dall'Autorità competente dello Stato di residenza dalla quale si evince il soddisfacimento del requisito della vigilanza prudenziale.
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