venerdì 03/05/2024 • 06:00
In tema di rimborsi IVA, con Ris. 2 maggio 2024 n. 22/E, l'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all'accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord.
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I rimborsi IVA tra Italia e UK hanno seguito e seguono 2 modalità differenti:
Rimborso IVA durante la fase transitoria
In seguito all'uscita dell'UK dall'Unione Europea, il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all'UE. Va rammentato che sino al 31 dicembre 2020, ossia la data di fine del periodo transitorio, il Regno Unito ha operato come Paese membro dell'UE, ai fini doganali ma anche ai fini IVA e accise. Durante la fase transitoria, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito si applica l'art. 38-bis2 DPR 633/72, inerente l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in altro Stato UE, che va a dettare i limiti nonché le modalità di rimborso IVA in caso appunto di soggetti che siano stabiliti in uno Stato appartenente all'UE e privi di stabile organizzazione in Italia.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali soggetti possono chiedere il rimborso dell'IVA assolta nel territorio dello Stato mediante la procedura del c.d. portale elettronico, inviando l'istanza al Centro operativo di Pescara dalle Auto...
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